3. Le Fonti del Diritto
Agrario
4. Il diritto
Comunitario Agrario
8 Formazione
dell�Impresa Agricola
9.1 L�Affitto di Fondo
Rustico
9.2 I Contratti
AgroIndustriali
Il Diritto Agrario � definito come il complesso di norme,
di diritto privato e pubblico, che regolano i
soggetti, i beni, gli atti e i rapporti giuridici pertinenti l�agricoltura.
Il Sistema delle fonti � complesso e oltre a ruotare
intorno all�art. 2135 , ritenuto per certe parti
obsoleto a causa del notevole mutamento dell�economia moderna agraria rispetto
a quella rurale di un tempo, vi sono anche altre fonti come le leggi speciali
nate per integrare ed aggiornare il diritto agrario, le quali per� spesso hanno
determinato una eterogeneit� e duplicit� delle norme ed infine la normativa
comunitaria che ha introdotto ed eliminato alcune attivit� dal novero di quelle
agricole rispettivamente esterne all�agricoltura in senso stretto.
Impresa Agricola e
Produzione �per conto proprio�
L�Impresa Agricola per conto proprio � un tipo di impresa caratterizzata dal fatto che i prodotti agricoli
sono destinati all�autoconsumo senza immissione del
mercato.
Secondo la Cassazione tale tipo di attivit�
rientra nel concetto di impresa, costituiscono, infatti, reddito i prodotti
ottenuti grazie alla coltivazione del fondo o all�allevamento degli animali,
anche se direttamente consumati dal produttore che si sottrae semplicemente
dall�onere dell�acquisto.
Leggere
In Ordine Gerarchico le Fonti:
La Normativa Comunitaria � collocata in una struttura
diversa.
La Normativa del codice del 1942 � stata nel tempo
integrata e modificata da apposite Leggi Speciali,
fino al momento in cui � stata emanata la Legge 203/82 che ha concluso il ciclo
innovativo ed obbligato il Governo ad emanare entro i due anni successivi un
Testo Unico in materia di Contratti Agrari.
Gran parte della materia agraristica
� stata ed � ancora regolata dagli articoli della costituzione fra cui quelli
che riguardano il Diritto di Famiglia, alla Libera Impresa, alla Libert�
Economica, ai Diritti Sociali, Inviolabili fino alla conversione dei contratti
Associativi in contratti di Affitto.
Il Lavoro
Il Lavoro � regolato dagli art. 35-40 Cost.
art. 36 � Il Lavoratore ha diritto ad
una retribuzione proporzionata alla qualit� e quantit� del suo lavoro ed in
ogni caso sufficiente ad assicurare a se e alla sua famiglia un esistenza
libera e dignitosa.
Viene in rilievo la tutela del lavoro e del lavoratore e
della sua famiglia e la tutela di quei soggetti di diritto che risultano pi� deboli rispetto a chi detiene i mezzi di
produzione (l�Impresa) o ancora nei rapporti fra Locatore ed Locatario nei
quali il secondo gode di maggior tutela in compressione dei diritti del primo.
Iniziativa
Economica, Fini Sociali e Programmazione
L�art. 44 Cost. riconosce la Libert� di Iniziativa
Economica (Libert� di Impresa) e ne segna:
Limiti - L�attivit� non pu� svolgersi in
contrasto con l�Utilit� Sociale o tale da recar Danno alla Sicurezza, alla
Libert� e alla Dignit� Umana
Fini - L�Attivit� Economia Pubblica e Privata
deve essere indirizzata e coordinata ai fini sociali
Per Libert� del singolo non si intende
quella Soggettiva di scelta di qualsiasi tipo ma Potere di Concorrere alla
Organizzazione Sociale ed Economica del Paese per Produrre Nuove Utilit�.
Il Legislatore Ordinario invece deve predisporre Programmi
e Controlli sulle Attivit� di Impresa.
I Programmi non coincidono con gli Interventi dello Stato
nell�Economia ma� in
misure volte ad Obbligare (Fare o Non Fare) ed Incentivare
(Finanziamenti e Sgravi Fiscali) nelle scelte l�Imprenditore in modo da
orientarlo verso la Programmazione Economica Nazionale
Riguardo ai Fini Sociali devo
intendersi con questi quelli volti a:
L�art. 44 Cost. prevede la predisposizione di misure di Controllo
da parte del Legislatore Ordinario sulle Iniziative che il titolare del Fondo Rustico (anche se diverso dall�Imprenditore) pu�
intraprendere per il Razionale Sfruttamento del Suolo.
L�Intervento in Agricoltura del Legislatore non consiste
solo di Obblighi (Piani di Zona imposti dagli
Usi o da necessit� Ambientali) e Vincoli ma principalmente di Incentivi
(finanziamenti o agevolazioni).
La Propriet�
La Propriet� � tutelata dall�art. 42 Cost. che ne detta i
Limiti al fine di Assicurare la Funzione Sociale e di Renderla Accessibile a
Tutti.
La Propriet� Privata Terriera viene
invece tutelata dall�art. 44 Cost. , che al fine di Conseguire il razionale Sfruttamento
del Suolo e stabilire Equi Rapporti Sociali, impone Obblighi e Vincoli a
tale propriet� (Limiti di Estensione del Fondo, Trasformazione del Latifondo,
Bonifica delle Terre ed aiuta la Piccola e Media Impresa e Ricostruzione delle
Unit� produttive).
Per Funzione Sociale non si intende
solo l�esigenza Produttivistica ma Esigenza di Redditivit� dei Soggetti tale da
realizzare gli Equi Rapporti Sociali e la Personalit� dei Cittadini.
Il Fine � Duplice
Il Razionale Sfruttamento del Suolo � coessenziale al raggiungimento di Equi
Rapporti Sociali poich�, grazie alla Tutela del Lavoro e
all�incentivazione all�Acquisizione di Maggiori Professionalit� da parte
dei Lavoratori, � Conseguenza di una Corretta Politica diretta a stabilire
Equi Rapporti Sociali ed Efficienza Produttiva.
L�Ambiente
Il riferimento alla tutela dell�Ambiente � principio
cardine nel nuovo diritto agrario, infatti oltre agli
interessi produttivistici ci� che tende a tutelare � il mantenimento degli
equilibri in agricoltura, l�incentivazione a non abbandonare le terre, ma
soprattutto al rispetto dell�ambiente con strumenti come quello della Deproduzione o dell�evoluzione dell�Impresa Agraria verso
forme di Agricoltura �Senza terra� orientata cio� a servizi oltre che a
prodotti.
Il Codice Civile
Il Diritto Agrario si colloca nel complesso di Norme che
regolano La Propriet�, l�Impresa Agricola e i Contratti Agrari.
Al Codice Civile si � affiancato l�insieme di quelle Leggi
Speciali che hanno integrato, anche se frammentariamente, il codice stesso per
adeguarsi ai principi sanciti nella nuova Costituzione Repubblicana del 1948.
Il Diritto Agrario si compone cos� frammentariamente di
Leggi Speciali e principalmente di norme codicistiche
riguardanti 3 settori in particolare:
La Propriet� nel
Codice Civile
L�art. 838 prevede l�Espropriazione della terra a chi la
abbandona, non la conserva, non la coltiva non ha cio�
interresse a renderla produttiva, ma questa norma � in contrasto con quella
comunitaria sul Set-Aside (Deproduzione)
volta a contenere le eccedenze produttive attuali, mentre la prima era volta
proprio a stimolare la produzione.
Tale norma non viene abrogata da
quella comunitaria ma semplicemente Non Applicata visto anche che quella
Comunitaria � pur sempre norma Transitoria destinata a mutare nel tempo
a seconda degli andamenti dell�economia.
L�art. 846 parla di Disposizioni Anti-Frazionamento
volte a conservare l�Unit� Minima Colturale, quale estensione di terreno
sufficiente a garantire sostentamento all�imprenditore e alla sua famiglia.
Oggi la legge 203/82 parla invece di Unit�
capace di assicurare una Produzione Annuale Media, che dedotte le spese,
corrisponda alla retribuzione di un salario medio occupato in agricoltura nella
zona di riferimento.
La Legge Speciale, in continuit� con quest�ultima,
mira a garantire la Prelazione Agraria del Confinante, assicurando il
mantenimento dell�unit� aziendale in favore dell�erede coltivatore, grazie
all�imposizione del rapporto di affitto agli eredi non
coltivatori.
Sono anche previste abolizione
dei contratti associativi in favore di quelli di affitto, l�abolizione di
servit� prediali.
Nelle altre sezioni sono previste poi norme volte alla
tutela del fondo, al suo miglioramento e a quello dell�ambiente circostante
grazie anche ad incentivi concessi per la bonifica delle terre, alle immissioni
di alberi per il riequilibrio idrogeologico.
Vi sono poi le norme di Usufrutto,
Servit�, Possesso ed Usucapione.
L�Impresa
Le norme sull�Impresa Agricola sono contenute negli art.
dal 2135 al 2139 del c.c.
Le norme dull�Impresa in
Generale 2082 e quelle sull�impresa Familiare di cos� tanto
interesse Comunitario contenuta nell�art. 230-bis
I Contratti Agrari
I Contratti Associativi sono Mezzadria,
Colonia e Soccida.
Tali contratti sono stati vietati dalla riforma 203/82 e
sostituiti, per quelli in corso, con i contratti di affitto.
Le Leggi Speciali sono Leggi
emanate dal Legislatore per far fronte alle tensioni sociali del dopoguerra e
del dopo costituzione.
Tali Leggi sono esterne al Codice e la loro funzione �
stata quella di fronteggiare i problemi dovuti alla natura anacronistica della
normativa agraria dell�epoca.
Come sappiano tali leggi sono frammentarie
ma solo dopo il 1962 si ha una svolta che culmina con la Legge di
Riforma 203/82 con la quale all�art. 60 si pone a carico del Governo di emanare
entro 2 anni un testo unico in materia agraria soprattutto in termini di
contratti.
Le finalit� di tali Leggi speciali sono sempre state
quelle di tutelare ed incentivare la produttivit� ma
soprattutto di tutelare gli Equi Rapporti Sociali, gli Interessi Ambientali e
del Lavoratore quale contraente pi� debole.
Le Leggi Regionali hanno stesso valore delle Leggi
Statali con la differenza che il legislatore nazionale Autolimita
la sua potest� di legiferare al fine di lasciare ampia Autonomia alle Regioni
riguardo le particolari situazioni tanto diverse fra
regione e regione e soprattutto per l�Attuazione di Direttive Comunitarie.
L�art. 117 Cost.
Limiti alla potest�
normativa Regionale.
Lo Stato riconosce alle regioni potere normativo a
prescindere se si tratti di Regioni a Statutto speciale o ordinario e fissa 3 limiti principali:
I Principi Fondamentali vengono
sanciti dalle Leggi Quadro con le quali vengono definiti anche gli Indirizzi di
Carattere Generale e Scelte di Politica Legislativa che porterebbero le Leggi
Regionali al pari di quelle dello Stato in qualit� di Regolamenti.
L�art. 117 - 118 Cost.
Trasferimento delle
Competenze da Stato a Regioni in materia Agricola;
Attuazione delle
Direttive Comunitarie.
Regioni a Statuto Ordinario
1972
Trasferimento Frammentario
(No Credito Agrario e Commercio
Internazionale di Prodotti Agricoli)
1977
Allargamento delle Funzioni
Amministrative e Legislative
�������� (Lo stato mantiene una funzione di indirizzo e
coordinamento)
1993 e 1997
Lo stato Trasferisce tutte le
competenze alle Regioni in materia agricola conservando un ruolo di Indirizzo e Coordinamento soprattutto per ci� che
concerne le Linee di politica Agricola, Relazioni internazionali e
rappresentanza presso la Comunit� Europea.
�������� 1982
Con la legge La Pergola viene riconosciuta la stessa competenza alle Regioni per
l�attuazione dei Regolamenti e Direttive Comunitarie al pari dello stato con
esclusione delle materie in cui vi fosse una Riserva di Legge.
��������
Regioni a Statuto Speciale
�������� La
Competenza delle regioni non riguarda i Rapporti di Diritto Privato intendendo
con questi quei rapporti �.. non molto chiaro (pag.
38-39)
Inizialmente alle consuetudini era affidato il compito di
meglio regolare i rapporti di natura agricola viste le
differenze fra zona e zona, ma considerando l�epoca si pu� affermare che queste
fossero pi� conformi alla sopraffazione dle pi�
debole.
Proprio per tale motivo i contratti associativi nati in
virt� di Consuetudini hanno conosciuto il Principio della Riconduzione a
contratti di tipo Affitto dei classici contratti di associazione
(Mezzadria, Colonia Migliorativa e diversi tipi di Soccida).
Inoltre grazie alla riforma intervenuta nel 1974-75 sul
diritto di famiglia ha subito cambiamenti considerevoli anche l�Istituto della Impresa Familiare riconoscendo pari diritti ed
opportunit� ai partecipanti (retribuzione, partecipazione, prelazione etc..).
Fra le consuetudini ancora in vita vi � quella
riconosciuta dall�art. 2139 riguardante la possibilit� dei Piccoli Imprenditori
Agricoli di scambiarsi la manodopera secondo gli usi
(ci� che accadeva fra 2 famiglie di scambiarsi i figli per meglio insegnare
loro il lavoro)
Caratteri del
Diritto Comunitario
Il Diritto Comunitario ha inciso molto su quello Agrario si dall�esordio con il Trattato di Roma del
1957 e con successive modifiche fino ai giorni nostri, un Diritto cio� che alla
base annovera concetti orientati all�utilit� sociale, alla tutela del
lavoratore alla deproduzione etc�.
E� un Diritto che varia nel tempo
e nei soggetti per sua natura mutevole poich� si adatta alle diverse condizioni
economiche del momento
La sua interferenza con i Diritti
Nazionali si � affermata Progressivamente, iniziata cio�
con l�incidere su orientamenti di Mercato, continua oggi con una sorta di Costituzionalizzazione della normativa Comunitaria che
tutela interessi non pi� meramente Mercantili o Economici.
Il carattere della Specialit� si
riferisce all�approccio del Diritto Comunitario a quello Agricolo
con Speciali forme di Tutela come ad esempio Finanziamenti e Deroghe
al principio di Libera Concorrenza che se mancassero porterebbero l�agricoltura
a non sopravvivere nel mercato attuale.
Molti orientamenti del Diritto
Comunitario hanno finito per incidere direttamente nella sfera del diritto
privato interno nazionale, poich� se inizialmente queste norme non ponevano
veri e propri obblighi e vincoli, nel tempo lo hanno fatto.
All�art. 222 del Trattato di Roma
ricorreva la frase�.�Il trattato Lascia Impregiudicato
il regime di propriet� dei singoli stati membri� , in
realt� �Impregiudicato� vuol dire solo che non lo
altera ma che potr� farlo nel tempo.
Vi sono poi disposizioni Incentivanti ma ve ne sono altre imperative come il divieto
di non impiantare altri vigneti nei 3 anni successivi o vincoli ambientali e
ci� incide indirettamente nella sfera dei rapporti giuridici privati.
Organi della
Comunit� Europea
Nella formazione delle leggi intervengono pi� organi.
Il Parlamento Europeo non svolge funzione normativa, che
invece spetta al Consiglio affiancato dalla Commissione.
Il Consiglio � formato da delegazioni governative
degli stati membri quindi non rappresentativi del popolo ma dei governi dei
singoli stati.
La Corte di Giustizia si occupa dell�Interpretazione
delle norme presenti nel trattato di Roma con richiami ai principi
fondamentali: Diritti Fondamentali, Non Discriminazione, Proporzionalit�
Fonti Primarie e
Derivate
Primarie
La Costituzione della Comunit� Europea (Il Trattato di
Roma del 1957).
Derivate
Le Norme elaborate dagli organi comunitari (Il Trattato di
Maastricht del 1991)
�
Regolamenti
Proposti dalla Commissione ed
Emanati dal Consiglio.
Sono al pari delle Leggi Nazionali
poich� direttamente applicabili negli stati UE.
Ha come destinatari tutti i Soggetti
degli stati membri
Norme Direttamente Applicabili
�
Direttive
Norme Vincolanti
per gli Stati membri e non Direttamente per i soggetti.
Devono essere Ratificate perch�
diventino Vincolanti anche per i Soggetti
Norme Non Direttamente Applicabili
�
Raccomandazioni
Non hanno efficacia Coattiva ma sono semplici indicazioni politiche (linee
guida)
Priorit� del Diritto
Comunitario sul Diritto Nazionale
Nel nostro paese � riconosciuta Forza e Valore� di Legge ai
regolamenti comunitari, in quanto ordinamento soprannazionale ma non
sopracostituzionale.
La Corte di Giustizia di Lussemburgo ha affermato che le
norme comunitarie in materia agricola devono essere applicate direttamente ed
in caso di contrasto quelle nazionali devono essere Non Applicate
evitando cos� di essere Abrogate vista la natura Mutevole e Progressiva del
Diritto Comunitario
Sovranit� ed
Immediatezza
Il Diritto Comunitario ha natura Sopranazionale, e
tale natura le viene riconosciuta dal Trattato di Roma
del 57, ed � Immediatamente vincolante grazie ai Regolamenti e ad alcune
Direttive, sono destinatari immediati persone fisiche e giuridiche.
Diritto Comunitario
e Principi della Costituzione Italiana
Secondo alcune pronunziazioni della Corte di Giustizia
Europea, il Diritto Comunitario avrebbe anche natura SopraCostituzionale,
ma questo concetto � stato contraddetto dalla nostre Corte di Giustizia,
la quale ha affermato i c.d. Controlimiti,
sancendone la prevalenza gerarchica.
Questo perch� vi � pur sempre la possibilit� che la
Normativa Comunitaria tratti meglio gli Interessi Economici che quelli a
fondamento della nostra costituzione.
Obiettivi di
Politica Agricola nel Trattato di Roma
L.�art. 8 del Trattato di Roma del 1957, costitutivo
dell�Ordinamento Comunitario, recita:
Il Mercato Comune comprende l�Agricoltura e il Commercio
dei Prodotti Agricoli.
Il Funzionamento e lo Sviluppo del Mercato Comune dei
Prodotti Agricoli devono essere accompagnati dall�Instaurazione di una Politica
Agricola Comune (PAC) tra gli Stati Membri.
Il Fine di questa politica, rimasti inalterati fino al
1985, sono secondo l�art. 39 del Trattato:
�
Incrementare la Produttivit� in Agricoltura
�
Assicurare
Cos� un Tenore di Vita Equo per tutta la popolazione agricola
�
Stabilizzare
i Mercati
�
Garantire
la sicurezza degli Approvvigionamenti
�
Assicurare Prezzi ragionevoli a favore dei Consumatori
Confronto art. 39
del Trattato di Roma e art. 44 della Costituzione
L�art. 39 Tratt. fa riferimento all�Incremento della Produttivit� Agricola,
mentre l�art. 44 Cost. al Razionale Sfruttamento del Suolo, ancora
l�art. 36 Tratt. Fa riferimento ad un Equo Tenore
di Vita e sempre l�art. 44 Cost. ad una Retribuzione Proporzionata
alla Quantit� e Qualit� del Lavoro prestato dal Lavoratore.
Si nota che entrambe le fonti procedono su strade
parallele il cui fine un giorno potrebbe essere una Costituzione Europea ancora
inesistente.
Politica di Mercato
e di Strutture
Con i Regolamenti Comunitari 25/62 e 17/64 � stato
istituito il FEOGA � Fondo Europeo Agricolo di Orientamento
e di Garanzia, per garantire, rispettivamente, un sostegno finanziario
alle Strutture e ai Mercati Agricoli.
1. MERCATI AGRICOLI
Per regolare gli andamenti di
Mercato il Consiglio su proposta della Commissione
delibera un OCM a cui tutti gli stati membri devono attenersi, e ci�
consiste nel definire un prezzo unico per un prodotto o gruppi di prodotti
Agricoli.
Il prezzo pu� essere
di Orientamento e d�Intervento.
Il primo � un prezzo Indicativo
mentre il secondo (che oscilla fra il 3%-10% in meno rispetto al primo)
interviene nel caso in cui il prezzo del mercato scende al disotto di questo,
ebbene per la parte eccedente la Comunit� Interviene acquistando le eccedenze
prodotte.
�
Stabilizzazione alle Importazioni
ed Esportazioni
Vi sono altri interventi quali il Prelievo
alle Importazioni e la Restituzione all�Esportazioni.
Il Primo protegge i prodotti
agricoli interni, mentre il secondo consiste in sovvenzioni ed ha il compito di
favorire l�esportazione di prodotti interni e ridurre l�offerta del mercato
interno. Entrambi vengono praticati quando il prezzo
extra-comunitario del prodotto � inferiore a quello Comunitario.
Riguardo le
Sovvenzioni alla Produzione possiamo dire che consistono in Contributi
ai Produttori definiti con Regolamento Comunitario per ogni Ettaro di
terra e l�Ente preposto a farlo � l�AIMA, un ente di diritto pubblico
del Ministero delle Politiche Agricole.
2. STRUTTURE
Finanziato dalla
Comunit� e finalizzato all�aumento della Produttivit�
Le Prime Misure
Socio-Strutturali hanno preso avvio dopo il 1972
con 3 interventi mirati:
Sono previsti Sovvenzioni
e Contributi all�Imprenditore Agricolo a Titolo Principale
La Politica Agricola
degli Anni 80
La Vecchie PAC di quel tempo miravano pi� a
garantire il Mercato che la Struttura e ci� port� solo a Politiche
Protezionistiche, delle quali gli agricoltori approfittavano continuando a
produrre visto che alla fine venivano rimborsati del non venduto.
Da quel momento in poi si � passati dall�incentivazione
della Produzione a quello della Deproduzione
proprio per frenare le quantit� di prodotti in eccedenza addossano Corresponsabilit�
agli Agricoltori, Riducendo il Prezzo di Intervento,
insomma vennero adottate tutte quelle misure volte a disincentivare la
�Furbizia� ma che non costituivano Obblighi idi Fare o non fare.
Con questa nuova politica Non Assistenzialista
si � ricondotto gli Agricoltori nell�Ottica di Mercato
e ripristinata la funzione della PAC ovvero quella di Rete di Salvataggio
e non di Illimitata garanzia.
Le Nuove PAC conciliano le Garanzie di Mercato con
le Politiche di Struttura grazie ai regolamenti del periodo 1985-1988:
Da quel momento il FEOGA ha regolato gli Aiuti alle
strutture cercando non di aumentare la semplice produzione ma di rendere le
imprese solo pi� efficienti e selezionare solo gli agricoltori meritevoli delle
forniture di sostegno.
Si passa da PAC di Quantit� a PAC di Qualit�
L�Atto Unico Europeo
(1986)
Con l�Atto Unico Europeo gli
Obiettivi della Comunit� cambiano direzione si passa dall�orientamento
al solo Mercato Comune ad altri Obiettivi ritenuti di eguale importanza come
quello della tutela Ambientale.
Le Nuove PAC perseguono proprio tali obiettivi ovvero
cercare di salvaguardare la condizione agricola in modo tale da garantire anche
una conservazione ottimale dell�ambiente proprio perch�
tutelando il mondo agricolo si evita l�esodo dalle campagne e dunque anche la
creazione di aree degradate;
La Nuova Parola d�Ordine:
sostenere il reddito e la struttura del mondo agricolo per salvaguardare
l�ambiente.
I Trattati di
Maastricht e di Amsterdam
Con tali trattati si esce dalla visioni
unitaria orientata al solo Mercato Comune e alla sua espansione per passare ad
una Maggiore Sostenibilit� Ambientale e Sociale che prefigurano quella
Economica.
Viene introdotto il Concetto di Sviluppo
Sostenibile e anche la Comunit� Economia Europea diventa Comunit�
Europea poich� entit� non solo Economica.
Comunit� Europea e
Paesi Terzi
Il continuo intervento protezionista delle politiche
economiche interne ha segnato gravi squilibri con i mercati extracomunitari;
proprio per tale motivo la Comunit� Europea ha seguito le nuove rotte indicate precedentemente, ovvero Orientamento al Mercato, allo
Sviluppo Sostenibile, alle Minori Sovvenzioni.
Riflessi della
Politica Comunitaria sull�Ordinamento Nazionale
Il nostro ordinamento ha recepito
il nuovo orientamento e si � adeguato definendo 2 nuovi reati quali Inquinamento
Ambientale e Distruzione del Patrimonio Naturale.
Inoltre sono state perseguite politiche di
incentivazione di forme rinnovabili di energia, ottimizzazione dei
trasporti ferroviari e marittimi in sostituzione di quelli privati su gomma etc�
L�art. 2135 e le
Nuove Forme di produzione
Il Nuovo art. 2135 differisce dal vecchio nel contenuto e
pi� precisamente nella parte dove precisa che rientrano fra le Attivit�
Agricole anche quelle connesse alla Principale ovvero
alla Fornitura di Beni e Servizi, all�Allevamento degli Animali e non
pi� del solo bestiame inteso con questo quello classico degli Ovini, Bovini etc�
Un altro elemento di differenziazione � il Ruolo svolto
dal Fondo per il quale � possibile una
destinazione orientata alla Coltivazione Diretta o anche al suo Sfruttamento in
quanto mero spazio su cui allevare gli animali.
Riguardo all�allevamento degli Animali e non pi� del solo
bestiame viene allargato il concetto anche ad altre
tipologie di allevamento considerando con questo anche l�Apicoltura,
Acquicoltura allevamento di animali domestici, da corsa etc�e
ci si rivolge a quelle Attivit� volte alla Cura di un Ciclo Biologico o di
una Fase necessaria di esso.
art. 2135
E� Imprenditore Agricolo chi esercita Attivit� diretta
alla Coltivazione del Fondo, alla Silvicoltura, Allevamento di
Animali e Attivit� Connesse.
Le Attivit� sopraccitate si riferiscono alla Cura e
Sviluppo di un intero Ciclo Biologico o parte necessaria di esso,
che utilizza il fondo, il bosco o le acque.
Per Attivit� Connesse s�intende quelle esercitate
dall�Imprenditore e dirette alla Manipolazione, Trasformazione,
Commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti Prevalentemente dal
Proprio lavoro ed infine anche alla Fornitura di beni e Servizi.
Agrariet� e Legislazione Speciale. Il
Fattore terra
Il Concetto di Agrariet� � stato esteso alle Attivit� Connesse grazie
all�intervento delle Leggi Speciali fino a che l�art. 2135 non � stato
modificato.
Sono state introdotto nuove forme di Agricoltura
quali la Funghicoltura, l�Acquacoltura e l�Agriturismo considerate tutte attivit�
Agricole a tutti gli effetti anche se definite come Agricoltura senza Terra.
Le Leggi Speciali hanno avuta il
compito di adattare la normativa del vecchio codice del 1942 alle circostanze
mutate nel tempo fino a che non si � avuta una vera e propria riforma agraria.
La Tesi del Ciclo
Biologico
- Prima delle modifiche apportate all�art. 2135 -
Tale tesi � stata presentata dal
Carrozza negli anni 70, e fondamentalmente affermava l�Agrariet� delle Attivit� senza terra poich� comunque
legate ad un Ciclo Biologico la cui cura e sviluppo portano alla produzione di Frutti
destinati al consumo, trasformazioni o commercializzazione.
Elemento cardine di questa tesi era il Rischio
Biologico, che l�Imprenditore Agricolo corre poich�
gli eventi naturali non sono determinabili o modificabili dall�uomo premessa la
suo organizzazione e dunque questo legame c.d. Naturale giustificava
l�inclusione di dette attivit� fra quelle Agricole.
Secondo altre dottrine il Criterio del Rischio Biologico
in quanto Legame Naturale non era sufficiente a giustificare la definizione di Agrariet�, cos� come non era
sufficiente per configurare tali attivit� come commerciali
I Decreti
Legislativi del 2001 e il Nuovo art. 2135
D.L. 228/2001
Il Legislatore ha riscritto, modificato ed integrato il
vecchio art. 2135 secondo 3 cardini:
La Norma Infatti
recita che l�utilizzo del fondo � solo eventuale e non necessario.
Coltivazione del
Fondo. Tartuficoltura e Vivaistica
Se la coltivazione avviene in serre di qualsiasi tipo
anche distaccate dal terreno purch� sussista il Ciclo Biologico o parte di esso, le stesse devono considerarsi agricole, cos� come lo �
anche la vivaistica.
Riguardo alla Tartuficoltura,
questa al pari di tuti i frutti naturali che si
ottengono senza l�aiuto dell�uomo e su fondo non coltivato, dovrebbero
ritenersi frutti della terra e non dovuti alla produzione agricola, poich�
mancherebbe il Concetto di Ciclo biologico al quale l�Imprenditore non ha
partecipato. Proprio per tale motivo la Conservazione e Commercializzazione dei
tartufi pu� equipararsi alle attivit� Agricole per Connessione.
Allevamento degli
Animali
Il nuovo art. 2135 come gi� detto definisce come agricolo
l�Allevamento non del solo Bestiame ma anche di tutti gli Animali al pari della
coltivazione del fondo e della Silvicoltura.
In passato invece si riteneva che elemento di collegamento
con la definizione di agrariet�
fosse il collegamento fra sfruttamento del suolo e allevamento del bestiame,
inteso non come mera area di pascolo ma come mezzo da cui trae nutrimento
l�animale.
Le nuove norme se pur hanno modificato questi concetti
ormai obsoleti, sono contraddittorie poich� se grazie alle nuove normative
comprese quella comunitaria il principio importante � il rispetto
dell�ambiente, come mai vengono concessi gli
allevamenti intensivi fonte di inquinamento ?
L�Acquacoltura
Sempre grazie al D.L. 15/06/2001 vengono
definite e disciplinate Acquicoltura e Itticoltura le
cui differenze sono lievissime.
L�Acquacoltura � l�insieme delle
attivit� volte alla produzione di organismi acquatici.
La precedente norma le attribuiva carattere di agrariet� solo se il reddito
derivante non superasse le altre attivit� agricole Principali.
Con la riforma del 2001 � stata definita Attivit� Agricola
senza terra ricorrendo il solito Ciclo Biologico e viene
distinta in Estensiva e Intensiva, rispettivamente se svolta in ampie aree
marine dove vi � poco intervento dell�uomo e in acque raccolto dolci o
salmastre dove invece avviene il contrario.
La Itticoltura
E� imprenditore Ittico chi esercita attivit� volta alla
raccolta di organismi acquatici in ambienti marini e
non nonch� le attivit� ad essa connesse e tenga una gestione attiva finalizzata
all�uso sostenibile degli ecosistemi acquatici.
La differenza con l�Acquacoltura
� che qui non� c��
allevamento o altra attivit� dell�uomo nel Ciclo biologico, ma ci� che emerge �
il ruolo dell�itticoltore �Guardiano� degli
Ecosistemi Marini e dinfatti emergono 4 principi
chiave.
E� l�attenzione� e la cura dell�Eco Sistema Acquatico
Dalla necessit� di integrare il
reddito agricolo viene riconosciuta come agraria
questa attivit�.
Sono Distretti le aree che in
Agricoltura e Pesca dono identificate come Omogenee
dal punto di vista Ambientale, Sociale ed Economico
Tracciabilit� della Provenienza dei Prodotti MArini
La Silvicoltura
La Silvicoltura � ritenuta Attivit� Agricola e consiste in
quell�attivit� volta a ritrarre dal bosco legname per
un tempo prolungato e dietro apposita autorizzazione.
Il Motivo in essere dell�Impresa Forestale � contenuto in quella difesa dell�Ambiente garantita proprio dai
�Custodi dei Boschi�.
Inoltre chi effettua tale
attivit� deve rispettarne la destinazione, non�
pu� cio� adibire quello che � bosco ad uso turistico sempre che non
espressamente autorizzato dall�ufficio dell�Autorit� Forestale.
Un altro elemento a favore di tale attivit�, in quanto
definita come Agricola, � la garanzia che offre contro i dissesti ideologici.
Sono considerate Agricole anche le altre attivit� connesse
come l�Arboricoltura ovvero una coltura intensiva e Accelerata che consente di
ottenere in breve tempo Legna destinata lla
lavorazione dei Mobili o produzione di biomassa.
Attivit� Connesse; �Il
Codice del 1942� e i Vari Criteri
L�analisi dei requisiti di Accessoriet�
delle attivit� nasce dalla necessit� di separare le attivit� tipiche dell�impresa
Agricola da Quella Commerciale o meglio separare la disciplina di tali
attivit�.
L�Agricoltore nell�esercizio delle attivit� tipicamente
agricole � portato a svolgere altre che non lo sono, alle quali occorre estendere
non gi� il carattere di Agrariet�,
proprio solo delle Attivit� Agricole Principali, quanto la Normativa delle
Attivit� Agricole, ci� consente all�agricoltore di esercitare attivit�
Commerciali senza essere soggetto alle norme per l�impresa Commerciale quali le
scritture contabili o il fallimento.
Sono il D.L. 228/2001 si intendono
Attivit� Connesse tutte quelle esercitate dall�Imprenditore Agricolo e dirette
alla Manipolazione, Trasformazione, Conservazione e Valorizzazione dei prodotti
ottenuti attraverso l�uso di Strumenti e Lavoro della propria azienda ovvero
esercitando le Attivit� Principali Agricole e la Prestazione di Servizi
compreso l�Agriturismo.
Perch� si configuri tale tipo di Attivit�
Connesse debbono ricorrere il requisito Soggettivo ed Oggettivo, il
primo si riferisce al Soggetto Imprenditore che esercita (lui direttamente ed
unicamente) le Attivit� Principali e Connesse, infatti non ci sono Imprese per
Connessione ma Attivit� Connesse.
Secondo il Legislatore del 1942 fra Attivit� Agricole e Connesse
(non agricole) doveva esistere un rapporto di Accessoriet�
nel senso che queste ultime avevano un ruolo Subordinato e Complementare
alle prime, in questo modo l�Attivit� connessa integrava il reddito
dell�impresa Agricola.
In linea col precedente Criterio di Identificazione
se ne propongono altri relativi al vecchissimo codice del 1865:
�
Non Autonomia
L�Attivit� Connessa � Accessoria
poich� non Autonoma, cio� al Servizio di quella
Agricola, senza essere Attivit� Distinta e con Proprio Fine Economico,
infatti se lo fosse verrebbe configurata come commerciale.
�
Necessit�
L�Attivit� � Necessaria per la
vendita e Conservazione dei Prodotti Stessi.
�
Prevalenza
L�Attivit� Agricola deve prevalere
rispetto a quella Connessa
�
Normalit�
L�Attivit� Agricola che
abitualmente svolge l�Imprenditore Agricolo
Inizialmente prevalse dopo accesissimi dibattiti l�idea
che le Attivit� di trasformazione ed Alienazione dovessero
essere disciplinate dal Diritto Commerciale.
Successivamente si pens� di sottrarre alla
disciplina commerciale la sola attivit� di Trasformazione, mentre l�Attivit� di
Alienazione veniva gi� da allora ritenuta non all�ingrosso ma come ulteriore
parte dell�Organizzazione Agricola gi� in essere.
Il Criterio della Normalit� riguardava la sola
Attivit� di Trasformazione ed Alienazione dei Prodotti Agricoli anche se
non ritenuto Criterio Esclusivo, confermando anche gli altri criteri
dell�Accessoriet�, Non Autonomia e Prevalenza.
Sempre secondo il Codice del 1942 Le
Attivit� connesse dovevano rispondere a Criteri di Accessoriet� e Non
Autonomia, etc.., ma in particolare in quelle di
Trasformazione ed Alienazione dovevano rispondere necessariamente a quello di
Normalit�.
Riguardo al Criterio di Prevalenza era necessario
tener conto dell�Entit� degli Investimenti e risorse impiegate poich� un attivit� connessa pur mantenendo lo stato di
subordinazione, o non autonomia etc.. poteva in
seguito a grossi investimenti prevalere sull�attivit� principale.
Il Legislatore del
2001; No Criterio di Normalit� e Si Criterio di
prevalenza
Questo Legislatore abolisce il criterio della normalit�
e con esso tutti gli altri, rimane in piedi invece
quello della Prevalenza affermando che le attivit� Principali
devono semplicemente rimanere prevalenti rispetto alle connesse ovvero rimanere
Quantitativamente Superiori a queste ultime;Perch� si ponga il problema
della disciplina da adottare � necessario che l�attivit� connessa goda di
organizzazione autonoma propria.
Le Attivit� Connesse
Atipiche
Queste attivit� possono essere esercitate nel rispetto del semplice requisiti della prevalenza indipendentemente da
quello della Normalit� ovvero di ci� che normalmente fanno gli altri
Imprenditori Agricoli.
Le Attivit� Connesse
Tipiche
Consente agli Agricoltori di
Alienare i Prodotti e ridurre la loro dipendenza dall�Impresa Commerciale
Attivit� tesa al conferimento di
maggiore utilit� al prodotto che ne accresce valore
commerciale e domanda sul mercato (Etichettatura o Imballaggio)
L�Alienazione ha in realt� funzione commerciale
poich� presuppone un�Organizzazione per certi versi Autonoma, ma ci� che
la rende connessa � proprio la prevalenza delll�attivit�
agricola e non solo l�Imprenditore Agricolo potr� vendere al dettaglio i
Prodotti Propri ed Extra Aziendali purch� tipici e in prevalenza prodotti da
lui.
Il Contoterzismo
Consiste nell�esercitare per conto di
terzi prestazioni agricole.
Secondo il codice del 42 mancando il requisito Soggettivo
tale tipo di attivit� non era da ricondursi a quella
connessa.
Con la L.D. del 2001 invece,
sono state incluse tra le Attivit� Connesse quelle dirette alla fornitura di
Beni e Servizi a favore di terzi purch� venga
rispettato il criterio di prevalenza.
Il fine � ad esempio meglio ammortizzare i costi
per l�acquisto di un bene strumentale quale la Trebbiatrice ed in questo caso
ricorrono altri due Fattori:L�utilizzo di risorse
normalmente impiegate nell�attivit� agricola esercitata e l�utilizzo di beni
strumentali o risorse in esubero.
L�Agriturismo
Le Imprese Agricole pi� moderne svolgono attivit� di Agriturismo consistente nell�offrire Ospitalit� in
strutture presenti e non sul fondo agricolo dell�imprenditore.
La Legge Quadro 730/85 ha riordinato le varie norme
emanate negli anni e relative a questa materia.
art.1 L�Agriturismo vale a favorire lo
sviluppo e il riequilibrio del territorio, ad agevolare la permanenza degli
agricoltori nelle zone rurali attraverso l�integrazione dei redditi aziendali.
L�Attivit� Agrituristica ha natura Commerciale e
non si inserisce in nessun Ciclo Produttivo ma
ne fa parte e si avvale dell�organizzazione aziendale agricola esistente, non
viene creata cio� una nuova azienda, potendo integrare i redditi
dell�imprenditore.
art. 2 Per Attivit� Agrituristiche
s�intendono Esclusivamente le
attivit� di Ricezione ed Ospitalit� esercitate dall�Imprenditore Agricolo����
L�avverbio Esclusivamente si riferisce che l�unico
titolato a farlo � l�Imprenditore Agricolo che svolge tale attivit� in forma
Prevalente e non il semplice proprietario fondiario che vuole svolgere attivit�
di affittacamere.
Per Ospitalit� s�intende quella effettuata
nei locali o edifici esistenti o se non esistenti in quelli del comune
limitrofo purch� non vengano costruiti Nuovi edifici proprio al fine di
salvaguardare l�Ambiente e la Natura Architettonica e mantenere tale attivit�
Subordinata alla prima
Rientrano fre le Attivit�
Agrituristiche: Attivit� Ricreative, Culturali, Didattiche, Pesca Sportiva,
Somministrazione Cibi e Bevande�..
Attivit� Connesse
alla Pesca
Vi sono attivit� connesse alla pesca che rimane quella agricola principale le attivit� Atipiche, e Tipiche,
le prime sono tutte quelle che rimanendo secondaria arrecano utilit� alla
pesca, le seconde invece sono:
Sono assenti il Criterio di Normalit� e Manipolazione
Esercizio Attivit�
Connesse in Forma Associata
Secondo la Cassazione in questo caso sussistono i criteri
Soggettivi e Oggettivi anche se a compiere l�attivit�
� un soggetto giuridico con personalit� giuridica diversa da quella
dell�agricoltore (La Cooperativa).
Secondo la L 228/2001 Si
considerano imprenditori agricoli anche le cooperative di imprenditori agricoli
e i loro consorzi che utilizzano per lo svolgimenti dell�attivit� agricola
prodotti e mezzi prevalentemente dei soci e diretti alla cura e sviluppo del
ciclo biologico.
Infatti con le cooperative o altre forme
di associazione � solo la persona dell�imprenditore che viene sostituita dalla
persona giuridica cooperative fatta da imprenditori Agricoli.
Attivit� Agricole ed
Imposizione Tributaria
Ai sensi del DPR 917/86, Sono considerate Agricole, SOTTO
IL PROFILO FISCALE, le attivit� di Coltivazione del Fondi,
Silvicoltura e Funghicoltura e l�Allevamento di
Animali che siano allevati con Mangimi derivanti almeno per � dal proprio fondo.
In realt� l�Agricoltore potr� acquistare i mangimi sul
mercato anche per la quota relativa alle proprie
potenzialit�, ma non potr� Trasformare ed Alienare prodotti non provenienti dal
proprio fondo, se non nel limite del 50% degli stessi trattati.
Inoltre l�Agricoltura esercitata con metodo industriale,
passa dal normale ciclo agrario al reddito d�impresa, se tale metodo viene impiegato su una superficie superiore al 50%.
Il Criteri Quantitativi
elencati
servono a mantenere quel rapporto di equilibrio in agricoltura ed evitare
quanto pi� possibile forme agricole intensive che comportano inquinamento.
Superati tali limiti, i redditi derivanti per la parte eccedente verranno tassati come reddito di Impresa e non Reddito
Agrario.
art. 2082 c.c. Imprenditore in
Generale
E� Imprenditore che esercita Professionalmente un�attivit�
economica Organizzata al fine della Produzione o Scambio di Beni e Servizi.
art. 2135 c.c. Imprenditore Agricolo
E� il completamento gi� visto ed estensione specifica della
regola generale appena esposta�
E� imprenditore agricolo chi esercita attivit� tesa alla
coltivazione del fondo��
Secondo Ferri l�impresa Agricola se esercitava attivit�
connesse quali quelle di alienazione doveva essere
inquadrata fra le imprese commerciali, poich� riteneva la stessa agricola solo
se orientata all�autoconsumo.
La graduale trasformazione verso l�impresa industriale era necessaria a causa del cambiamento di mercato, ma ci�
nonostante l�attuale legislatore, ritenne di applicare alla stessa la
disciplina Agraria proprio per agevolarne lo svolgimento delle attivit�.
Con il D.L. 228/2001 si � affermato il principio secondo
cui occorreva estendere le attivit� agrarie a quelle connesse un tempo non considerate tali dalla vecchia norma.
Disciplina
Privilegiata dell�Impresa Agricola
All�Impresa Agricola � dedicata una disciplina
privilegiata, caratterizzata da un sistema fiscale, creditizio, pensionistico, etc� diversi rispetto l�impresa commerciale.
L�Imprenditore Agricolo � soggetto a Doppio Rischio
Economico, quello relativo ai rischi di mercato e
quello relativo ai rischi (non prevedibili) dovuti alla natura.
La sua situazione � maggiormente vulnerabile ed � per
questo motivo che il legislatore conferma il trattamento privilegiato.
L�Imprenditore Agricolo non � soggetto a Fallimento e alla
tenuta delle Scritture Contabili (solo se in forma associata) ma � tenuto (Tutti)
all�iscrizione presso la sezione speciale del registro delle imprese (CCIAA)
quale fine di Pubblicit� Notizia e non Dichiarativa (cio�
opponibile ai terzi)
Requisiti
dell�Impresa Agricola
�����������
Questo criterio riguarda la
Funzione Economica ovvero Produrre Ricchezza e nuova utilit� perseguendo
un fine di Lucro e la destinazione dei prodotti al mercato.
Non � Imprenditore chi produce
solo per Autoconsumo, l�attivit� deve avere Sbocco
sul Mercato, altrimenti non si qualifica come Imprenditore.
L�Attivit� deve essere svolta in
modo Continuo e non occasionale.
Compare a tal
proposito la Figura dell�Imprenditore Agricolo a Titolo principale previsto
dalla CEE/1972.
L�Attivit� viene
esercitata in forma Organizzata ovvero Destinando i Beni Strumentali
aziendali all�attivit� economica stessa, anche se questi non sono di sua
propriet�.
Il Fondo rientra fra ai beni pi� importanti o almeno riveste tale fisionomia
per le coltivazione su fondo e non per quelle senza terra.
(�Segue)
<Ferri> l�Impresa Agricola
che non abbia il Fondo in quanto bene principale deve configurarsi come Impresa
Commerciale;
<Capizzano>
Afferma che Impresa Agricola e Commerciale possano coesistere e tale tesi viene confermata dal D.L. 228/2001 il quale estende il
concetto di Agrariet� agli allevamenti e coltivazioni
�Senza Terra�.
Secondo altra dottrina, non �
necessario che il Fondo sia �Centrale� rispetto agli altri beni impiegati, ma
lo stesso � Necessario e non Sufficiente perch� Impresa Agricola ci sia, esistono infatti Limiti alla Circolazione dell�Azienda
Agricola secondo cui la stessa non pu� essere trasferita senza il relativo
Fondo.
Secondo l�Attuale Dottrina,
leggi Speciali e Normativa Comunitaria, fra i beni aziendali ricorrono
anche quelli Immateriali, che vanno oltre quelli
dell�Insegna, Ditta, Marchio e vengono estesi all�Avviamento, alla possibilit�
di piantare nuovi Vitigni, all�utilizzo del Marchio DOC o DOP, i quali sono
ritenuti non come mera Pertinenza ma come Beni Autonomi.
Il Coltivatore
Diretto
Il Coltivatore Diretto viene decritto
dal vecchio codice e assimilato al piccolo coltivatore spesso accomunato al
Piccolo Coltivatore in Affitto.
Dalle pi� recenti norma � emerso che fra Coltivatore
Diretto e Piccola Impresa non vi � alcun legame essendo il primo anche un
grande coltivatore.
In materia �sono intervenute diverse leggi speciali
(203/82 in tema di Contratti di Affitto e conversione dei Contratti di
Associazione) che hanno determinato l0inapplicabilit� del vecchio art 2083 del
c.c. per i casi non espressamente previsti dalla legge.
Tale legge speciale annovera fra i criteri distintivi del
coltivatore diretto quello dell�Abitualit� e quello �del Terzo�,
rispettivamente combacianti con il sinonimo di Professionalit� e Misura del
Lavoro dei Familiari espresso nel art. 2083.
Tale tipo di interpretazione � valida
non solo per i casi legati a contratti di affitto ma per tutti quei casi non
esplicitamente previsti dalla legge del 42 e individua 4 criteri specifici di
determinazione della figura del Coltivatore Diretto:
1. Il Lavoro Direttamente
prestato da se o dalla sua Famiglia determinante
nella misura di almeno 1/3 del Fabbisogno Lavorativo di Impresa, e qui
torniamo sul concetto del �Terzo�.
2. L�Elemento Famiglia non � determinante nella qualificazione di coltivatore diretto
poich� il Coltivatore potrebbe utilizzare dei macchinari che sostituiscano il
lavoro manuale dei suoi familiari.
Elemento indispensabile � quello
dell�Abitualit� ovvero non Occasionalit�
dell�attivit� prestata; I Costituiscono Reddito Agricolo anche i
Prodotti ottenuti e destinati all�autoconsumo;Non esiste una norma di carattere generale che quantifichi
il lavoro che il coltivatore diretto deve dedicare alle attivit� agricole.
3. La qualifica di coltivatore
diretto, dipende essenzialmente dall�Effettivit� di Esercizio
dell�attivit� Agricola diretta, e non � soddisfatta dalla semplice risultanza
di un�iscrizione agli albi professionali.
Soggetti Equiparati
al Coltivatore Diretto:
Cooperative, Associazioni, Diplomati e Laureati
In tema di Rapporti di Locazione del Fondo interviene la
203/82 equiparando la figura di coltivatore diretto alle Cooperative ed
Associazioni fornite di propria personalit� giuridica, quando tutti i soci siano coltivatori diretti e prestino all�interno della
propria impresa prestazione lavorativa per almeno 1/3.
Riguardo ai Diplomati e Laureati, in materie Agrarie,
la loro equiparazione trova riscontro nella pari
portata di conoscenza e non necessariamente nella prestazione manuale di
lavoro.
Quest�ultima equiparazione �
giustificata dalla nuova natura delle attivit� agricole ed opera solo ed Esclusivamente
in tema di Rapporti di Affitto.
Il Fine dell�equiparazione � dare la possibilit� a questi
soggetti di beneficiare della disciplina privilegiata riservata all�impresa
agricola.
L�Imprenditore
Agricolo a Titolo Principale
Tale figura � stata introdotta dalla Direttiva Comunitaria
159/72 al fine di Promuovere l�Ammodernamento ed il Potenziamento delle
Strutture Agricole.
E� Imprenditore Agricolo a Titolo Principale chi sia dotato di sufficiente Capacit� Organizzativa in
grado di Elaborare Piani di Sviluppo tali da raggiungere per ogni 1 o 2
Unit� lavorative (ULU) un Reddito Comparabile a quello prodotto da un
lavoratore Non Agricolo nella stessa zona.
Questa capacit� deve essere dimostrata con un Piano di
Sviluppo e la tenuta di Scritture Contabili.
I Criteri di Qualificazione per le
Persone Fisiche:
�
Il
Reddito Prodotto deve essere >= al 50% del complessivo aziendale.
�
Il
Lavoro Prodotto deve essere <= al 50% del complessivo aziendale.
Dalla Direttiva Comunitaria con L. 153/75 il nostro Legislatore ha semplificato la
definizione di Imprenditore Agricolo a Titolo
Principale affermando che lo � chi dedica all�Attivit� Agricola almeno i 2/3
del proprio tempo lavoro e che i Ricavi Derivanti siano pari ad almeno 2/3 del
reddito complessivo.
Secondo la L.
203/82 l�Imprenditore Agricolo a Titolo Principale (IATP) a differenza del
Coltivatore Diretto:
�
Non � Tenuto all�Attivit� Manuale
di Coltivatore
�
Non ha rilevanza il lavoro dei
Familiari
�
Non ci sono Limiti di Espansione
Non � escluso che uno stesso soggetto sommi entrambe le Qualifiche
I Criteri di Qualificazione per le
Persone Giuridiche:
Secondo la 203/82 Le Societ� sono
considerate IATP solo se lo prevede lo Statuto,� svolgano Esclusivamente
attivit� agricola ed il 50% dei Soci sia IATP e sono:
Societ� di Persone
Societ� Cooperative � Almeno il 50% dei beni conferiti dee provenire da Soci IATP
Societ� di Capitali � Se un socio perde la qualifica di IATP
deve comunicarlo entro 15 gg
In un�impresa Familiare ove i familiari vengano
considerati Contitolari della stessa si parler� di Gruppo in senso
Associativo (Giuridico) mentre se Coadiuvano l�imprenditore si parler�
di gruppo in senso Sociologico (Impresa Familiare), ma l�interpretazione di
maggioranza � nel primo senso.
L�Associazionismo in agricoltura � ben visto dalla
normativa Nazionale e Comunitaria proprio per garantire il rilancio
dell�agricoltura stessa attraverso forme di incentivo
Finanziario e Fiscale. Le forme meglio tutelate sono quelle rivolte alle
cooperative in particolar modo a quelle di giovani imprenditori.
Con la legge 153/75 viene
definita l�Impresa Familiare nei limiti del 3� grado di parentela e 2� di
Affinit� oltre il Coniuge; a questi si aggiungono anche individui Esterni
che Coadiuvano l�Impresa nelle attivit� prestate per almeno 3 anni.
Tuttavia Non esiste un modello Unico di Impresa
Familiare
La Comunione Tacita
Familiare (Norme Consuetudinarie)
La Comunione tacita Familiare nasceva non con il
Matrimonio ma con l�adesione formale dei soggetti coadiutori dell�attivit� di Impresa.
Il Patrimonio Familiare si distingue in Patrimonio
Vecchio (Beni Conferiti), Nuovo (Utili Conseguiti e Beni Acquistati Durante) e
Frutti di Annata (Raccolto da Consumare).
Inizialmente la gestione era verticistica
(Imprenditore Principale) ma successivamente si �
parlato di Collaborazione e di Comunicazioni ai collaboratori ad opera
dell�imprenditore stesso.
L�istituto Consuetudinario si � rivelato ad oggi contrario
ai principi indicati nella costituzione e per questo motivo si � pensato ad un Assorbimento
nell�Impresa Familiare della Comunione Tacita Familiare.
L�Impresa Familiare
L�Impresa familiare pu� avere natura Agricola ma anche
Commerciale.
Con la nuova normativa l�Impresa
Familiare prende il posto della Comunione Tacita Familiare, e l�istituto viene
regolato da principi quali Democrazia e Partecipazione.
Il Legislatore tende a tutelare soprattutto il Lavoro dei Familiari
visto senza Presunzione di Gratuit� ma retribuibile in
base al lavoro apportato e generatore di interessi e diritti nonch� di doveri.
Vi sono 2 tesi volte ad individuare la Natura dell�Impresa
Familiare:
I Lavoratori Familiari hanno un
rapporto esclusivamente Interno con l�Imprenditore visto come unico Titolare
e Responsabile all�esterno.
Le decisioni vengono
prese a maggioranza ma solo sulla gestione Straordinaria, poich�
quella ordinaria spetta all�Imprenditore Titolare unico.
Questa tesi viene
accettata anche dalla disciplina Fiscale (forse perch� � pi� comodo).
Non vi � Relazione di Dipendenza
ma carattere Associativo ed i Familiari sono ritenuti Contitolari
(Coimprenditori) dell�impresa Familiare.
I Lavoratori hanno un Diritto
Reale sugli Utili, Beni ed Incrementi Aziendali
Questa tesi � conforma al dettato
costituzionale in tema di Unit� e Solidariet�,
ed anche
nella L.
203/82, secondo cui i lavoratori che apportano il loro contributo lavorativo
acquistano la qualit� di Coimprenditori.
I Principi fissati dall�art. 230
bis c.c.
1. Ogni membro che presti attivit�
lavorativa continuata ha diritto al mantenimento, Utili, TFR �
2. La Retribuzione deve essere
proporzionata al lavoro svolto.
3. Le Decisioni, TUTTE, vengono prese a maggioranza
Riguardo alle Responsabilit�
la norma tace e delega le regioni caso per caso.
L�Impresa Familiare
Coltivatrice
Introdotta dall�art. 48 L.
203/98 in tema di Rapporto di Affitto Agrario
La norma afferma che lo stesso continua con anche uno solo
dei familiari purch� apporti il suo lavoro all�impresa nella
misura del 1/3 di cui si � gi� parlato, o se non vi sono familiari anche
al collaboratore che presti attivit� da almeno 3 anni.
Delle Obbligazioni e della Responsabilit� rispondono Personalmente
e Solidalmente tutti i familiari anche se solo alcuni di loro hanno
agito in nome e per conto dell�Impresa.
Questa Norma si applicher� SOLO alle Imprese Familiari Coltivatrici Dirette (deve
ricorrere la coltivazione del fondo) che si trovino in Rapporto di Affitto con il concedente.
In tema di Societ� l�art. 2150 stabilisce
delle obbligazioni aziendali i familiari rispondono con i Beni Comuni,
con il Patrimonio Nuovo.
Il titolare del Rapporto Agrario di
Affitto � tutta la Famiglia nella persona dei singoli elementi, ai quali
� data la possibilit� di agire anche disgiuntamente.
La Societ�
(Agricola) Semplice e Commerciale
La Societ� Agricola pu� assumere entrambe le forme di
Societ� Semplice e Commerciale.
Quella che meglio sia adatta per�
� forse la Societ� Semplice pi� vicina a quel concetto di Impresa Familiare
Collettiva dove i componenti sono Coimprenditori.
Inoltre la societ� Agricola per quanto
grande tende ad avvicinarsi ad un�unit� Dimensionale Medio-Piccola
che mal si adatta alla forma di Societ� di Capitali ad esempio.
Proprio la societ� di Capitali avrebbe per� quella
possibilit� in pi� di reperire finanziamenti da
privati.
Tuttavia ci� che configura come Semplice o Commerciale una
Societ� Agricola, oltre all�Atto Costitutivo e alla forma di Conferimento, � il
tipo di Attivit� ovvero si pu� avere una Societ�
Commerciale che ha per oggetto un�Attivit� Agricola e dunque si sottrae alle
procedure fallimentari ma � tuttavia tenuta all�iscrizione nel registro delle
imprese e alla tenuta delle scritture contabili.
La Societ� Agricola de Iure Condendo (Secondo le Condizioni della Legge)
Fino ad ora la forma societaria che meglio si � adattata
all�attivit� Agricola � stata la Cooperativa,
tale soluzione per� ha dei limiti e cio� non ammette Conferimenti di Beni in
Propriet� da parte dei Soci Proprietari che non siano partecipi all�attivit�
d�Impresa.
Si viene a creare cos� una situazione di contrapposizione
fra Lavoratori Non proprietari e Proprietari Non Lavoratori.
Nuovi Obiettivi
dell�Azione Legislativa:
La dottrina si divide se adottare forme nuove di societ� o
Adattare alcune gi� esistenti ottenendo cos� un duplice Obiettivo:
Un esempio � il Belgio dove Il Socio Accomandatario
Conferisce la Propria Opera (50% del proprio tempo-lavoro) e Partecipa
anche alla Gestione della Societ�, mentre l�Accomandante effettua un semplice Investimento Senza Possibilit�
di Gestione.
Il Progetto Lobianco
Secondo questo Senatore la forma di Societ� ideale per quella Agricola era quella di societ� semplice a cui fosse
data la possibilit� di aprire il proprio ambito all�esterno nel limite di 1/3
dei soci. Il lavoro prestato dai soci doveva essere remunerato nella misura non
inferiore al 70% del reddito di un altro impiegato nel settore agricolo.
Le Cooperative
Agricole
La Costituzione promuove le forme di associazione
a scopo Mutualistico cio� per il proprio sostentamento ed senza fini di lucro,
ma solo al fine di cooperare per avere costi pi� bassi e maggior accesso a
finanziamenti nonch� a sgravi fiscali.
Tale forma di associazione
infatti facilita l�Ammodernamento e il Potenziamento delle strutture Agricole
che magari da sole non avrebbero potuto realizzare.
Lo Scopo
Mutualistico
La Struttura delle Cooperative � quella delle Societ� di
Capitali;caratteri principali:
Classificazione
Una Societ� Cooperativa che svolga attivit� agricola
principale e attivit� connesse � detta Impresa
Agricola.
Cooperative di Conduzione
I Beni sono acquistati da terzi o
conferiti da soci cos� come possono essere conferiti il lavoro e i beni o solo
il lavoro e tutti i soci devono essere Coltivatori che non hanno alcun potere
di gestione il quale spetta agli organi delegati.
Cooperative come Imprese di Utenza
Sono cooperative in cui i soci
possono usufruire di beni strumentali ai quali non potrebbero accedere singolarmente ma solo grazie all�apporto congiunto
di tutti i soci.
Vi potranno essere lavoratori Soci
e non Soci ma i primi oltre ad essere remunerati
secondo CCNL potranno partecipare agli utili.
La Funzione principale � effettuare un�Integrazione di tipo Verticale risparmiando
cio� sui costi evitando l�intromissione di intermediari.
L�Acquisizione del Fondo Rustico pu� avvenire attraverso
la Concessione del Bene in Uso o attraverso l�Acquisto Inter Vivos e Mortis
Causa.
L�Acquisto del Fondo Rustico dato in Concessione �
rilevante ai fini agrari in quanto permette la Costituzione di
Impresa Agricola.
Vi sono poi altre forme di acquisto
di fondi rustici che hanno carattere di Specialit�
come La Prelazione
Agraria, la Successione
Agraria e l�Usucapione
Agraria il cui Fine � favorire la Formazione e lo Sviluppo dell�Impresa
Coltivatrice.
La Prelazione
Agraria
La prelazione Agraria consiste nell�attribuzione di un
diritto ad essere preferito ad un terzo a parit� di condizioni, e possono essere di origine Patrizia o Legali.
La Prelazione Agraria � un tipo di prelazione Impropria,
ovvero che tutela non gi� il Bene ma l�Intera
Impresa dunque ci� che rileva � il Carattere Sociale di tale
diritto.
Alla Prelazione Impropria il legislatore, infatti,
attribuisce Condizioni pi� Vantaggiose nel senso che al prelazionario vengono riconosciute
condizioni pi� vantaggiose (rispetto al terzo e a differenza della propria) come
pagare il prezzo entro 3 mesi o ritardarlo fino ad un anno in attesa che venga
concesso il Mutuo Agrario.
A Garanzia di tale diritto lo strumento messo a
disposizione � il Riscatto, ovvero possibilit� di riacquistare il bene dal primo e successivi
acquirenti al primo prezzo fissato:
Se nella Prelazione vi era
l�intenzione di rivendere l�impresa al fine di lucrarci nel breve periodo e
frodare l�alienante il trasferimento � Nullo.
Sono Legittimati Attivi il Coltivatore
Diretto e l�Imprenditore IATP (e rel. Cooperative)
Perch� sia valido l�atto occorre che il
trasferimento sia Inter Vivos,
Volontario e con Prezzo Fungibile.
Casi Dubbi: Nuda Propriet� con
Riserva di Usufrutto e Conferimento di Fondo Rustico
in Societ� che la Cassazione ha ritenuto rispettivamente possibile e non.
L�Oggetto della Prelazione � il Fondo
che mantenga per� la sua Destinazione Agricola
che � prerogativa dell�Impresa Agricola (Interesse da tutelare).
L�Alienante deve comunicare (Denuntiatio) all�Affittuario la proposta di vendita, fatta al terzo comprensiva di tutti i caratteri identificativi,
alla quale il Coltivatore Prelazionario deve rispondere
entro 30 gg dai quali decorre l�Atto Negoziale
produttivo di effetti reali solo dopo il Termine di Pagamento che non deve
superare i 3 mesi.
Il Diritto di Riscatto (Retratto)
� un diritto Potestativo Reale, valido nei
confronti del primo acquirente e dei successivi, il cui obiettivo � quello di
garantire al prelazionario gli stessi vantaggi in
caso fosse stato rispettato tale diritto.
Chi esercita il diritto � detto Retraente(, ed � colui che deve
pagare il prezzo al Cedente il quale dovr� poi corrispondere lo stesso al primo
acquirente.
L�Azione di Riscatto si prescrive
entro 1 anno dal trasferimento all�acquirente non Prelazionario.
La Prelazione del Confinante �
subordinata a quella dell�Affittuario.
Presuppone requisiti Soggettivi
(Coltivatore Diretto o IATP) e Oggettivi (il Fondo deve essere Confinante in
senso Fisico.
Pu� nascere un problema su chi
preferire in caso vi siano pi� confinanti, ebbene vengono
utilizzati semplicemente criteri quali la Facolt� del cedente di scegliere di
Notificare la proposta a uno dei due confinanti o concedere la preferenza a chi
dei due ha risposto prima alla Notificatio.
Si � semplificato assegnando al
Giudice il compito di scegliere a chi dei due contendenti assegnare la
prelazione che operer� secondo la Maggiore Attitudine di un coltivatore
o l�altro di realizzare migliori condizioni aziendali di espansione
ovvero a chi ha maggiori possibilit� di migliorare la propria azienda.
Successivamente la 228/2001 ha definito dei
criteri che riguardano l�Et� dell�Imprenditore (18-40 anni), il Numero di Impiegati
e la loro Professionalit�.
Nel caso di Impresa
Familiare secondo la cassazione viene identificato l�Imprenditore (secondo
teoria Individualista) nella persona del prelazionario.
In Caso di Successione Mortis Causa o Trasferimento Intervivos
godono del Diritto di Prelazione i partecipanti
all�Impresa Familiare.
Inter Vivos �
l�Imprenditore deve preferire i Familiari ai Terzi Acquirenti
Mortis Causa � il problema nasce per il rapporti che esiste fra Coeredi Non Lavoratori e
Lavoratori Non Coeredi.
Secondo una prima dottrina
(individualista) la prelazione spetta a coloro che sono
coeredi, secondo un�altra (collettivista) la prelazione spetta a tutti i
componenti dell�Impresa Familiare in quanto non Coeredi ma Partecipanti alla
Gestione dell�Impresa familiare Agricola.
Il Diritto di Prelazione viene alla fine concesso a chi da maggiori garanzia e di
continuit� di impresa e miglioramento cos� che il Partecipante Non Coerede
viene preferito al Coerede Non Partecipante nell�esercizio del Diritto di
prelazione.
La legge pone a carico del Cedente
l�Obbligo di Comunicazione al prelazionario e in capo
al Terzo acquirente il Dovere di Astensione
dall�acquisto.
Il terzo acquirente potrebbe
acquistare in buona fede, ma la legge non concede alcun peso a ci� considerando
che nel terzo acquirente ci sia un Onere di Informazione.
Se il terzo acquirente abbia costituito atti o diritti in godimenti di altri il
titolare della prelazione ne rimane estraneo, infatti continua col� cedente il rapporto di quest�ultimo.
Il terzo ha diritto al Rimborso
delle Riparazioni Straordinarie anche se in mala fede, mentre ha diritto
alla Ritenzione solo se in buona fede; Inoltre ha diritto alle spese sostenute
per migliorie ed addizioni.
Il terzo deve corrispondere al prelazionario le spese per danni causati alle strutture o
al fondo non in essere al momento dell�acquisto (demolizioni di
edifici).
La Successione
Agraria
La Successione, nel nostro ordinamento, no
garantisce se non in minima parte e dopo la riforma del �62-�67, la
Conservazione dell�integrit� Aziendale.
In Caso di successione mortis
causa, sia quando l�Assegnatario del Fondo (es. affitto) non fosse divenuto
proprietario che nel caso in cui lo fosse, opera il principio dell�assegnazione
al coerede che ha maggiori attitudini a conservare l�impresa agricola e
assicurarne l�attivit� di sviluppo e potenziamento, questo semprech�
il testatore (deceduto) non abbia precipuamente indicato un erede.
Con la morte dell�imprenditore Agricolo si
instaura una Comunione Comune fra gli eredi ed intervengono 2 istituti,
quello della Prelazione che opera sui beni di Propriet� del
Deceduto e l�Affitto Forzoso art. 49 D.L. 203/82, che riguarda invece i
beni in Godimento alla Morte dell�imprenditore
La legge Francese � intervenuta affermando che dopo la
morte dell�Imprenditore vi possono essere coeredi
coltivatori e non; in questo caso i coeredi coltivatori possono esercitare il
Diritto Potestativo dell�Affitto Forzoso continuando l�attivit� agricola sul
fondo e beni annessi.
Nella Legge italiana (art. 49 L.
203/82) con l�Affitto Forzoso alla morte i coeredi
diventano Direttamente affittuari senza bisogno di esercitare il diritto, lo
stesso infatti opera automaticamente, la disparit� di trattamento �
giustificata non dal carattere soggettivo dei coeredi coltivatori e non, ma
dall�interesse alla conservazione e alla continuazione dell�Impresa Integra.
Secondo la nuova legge 228/2001, gli Eredi Affittuari
hanno diritto alla fine del rapporto di affitto
all�acquisto della propriet� dell�Intera Impresa Agricola, ed entro 6 mesi dopo
la scadenza devono comunicare ai coeredi non affittuari la dichiarazione di
acquisto e versare il corrispettivo entro 3 mesi dall�avvenuta comunicazione.
Ma chi decide la scadenza del rapporto di
Affitto Forzoso ? Nel libro parla di 15 anni dopo la successione (tipo
Usucapione).. Mah ?????�������������
L�Usucapione Agraria
L�Usucapione � il modo di Acquisto della
propriet� della piccola Impresa Rurale ed avviene se il Possesso � Continuato
per 15 anni.
Invece Colui che acquista in
Buona Fede da chi proprietario non �, pu� esercitare l�Usucapione entro 5
anni dalla trascrizione del primo atto di acquisto.
Entrambe le forme devono essere esercitate tramite ricorso
al Giudice che agisce tramite Decreto o con Sentenza (in
seguito all�obbligatoria Affissione e Notificazione a coloro
che possono essere interessati a contrastarla).
Il Contratto di Enfiteusi (Affrancazione)
Con il Contratto di Enfiteusi il
Proprietario Cede ad altri un Immobile dietro Pagamento di un
Canone (rinnovabile ogni 10 anni) e a condizione che vengano apportati
Miglioramenti.
Non comporta passaggio di Azienda
Agricola ma solo dell�Immobile dunque NON � da ritenersi fra i Contratti
Agrari in Senso Stretto.
All�Enfiteuta era concesso alla scadenza del Contratto (20
anni), e se i Miglioramenti fossero stati
realmente introdotti, o di Acquistare la Propriet� per Affrancazione o
di chiedere al Proprietario il Rimborso dei miglioramenti introdotti.
Al proprietario � riconosciuto il diritto alla Devoluzione
per inadempimento grave del pagamento del canone per oltre 2 anni o per non
aver apportato miglioramenti.
Intervento Pubblico
nella Formazione dell�Impresa Agricola
La Riforma Fondiaria
L�Obiettivo della Riforma Fondiari a
Intervenuta nel 1950 con le leggi �Sila� e �Stralcio�, il legislatore ha
cercato di dare attuazione all�art. 44 della Costituzione, istituendo gli
Organi di Riforma i quali hanno provveduto all�esproprio del Latifondo non
coltivato (o non sufficientemente) per l�Assegnazione ai Coltivatori Diretti,
in modo da ottimizzare le risorse abolire il Latifondo e stimolare la nascita
di Imprese Agricole nonch� raggiungere gli obiettivi di Rinascita Economica del
Paese.
A tale Esproprio corrispondeva un
indennizzo, (titoli del Debito Pubblico al 5% 25 anni) che la P.A. riconosceva
ai proprietari, mentre coloro che usufruivano del fondo dovevano pagare un
canone di 30 anni a seguito di cui sarebbero divenuti proprietari (Vendita con
Riservato Dominio).
L�Indennizzo era solo a titolo simbolico
poich� la legge riconosceva in questa procedura l�interesse nazionale
alla formazione delle Imprese e alla produttivit� delle Risorse.
Il Legislatore oltre ad assegnare
il terreno ha Sostenuto il coltivatore fornendo anche le
i mezzi e le scorte sufficiente ad avviare l�attivit�, sottoforma di Finanziamenti
Agevolati, che pongono il coltivatore di fronte all�obbligo di Migliorare
lo Sfruttamento delle Terre e il Conseguente Aumento di Produzione.
L�Assegnazione produce gli stessi
effetti della Vendita a Rate con Riserva di Domino.
La legge nello stesso tempo ha
imposto a questi Fondi un Limite alla Circolazione e alla Divisione dei
Fondi Rustici acquistati mediante Agevolazioni dello Stato.
L. 590/65 � Perdita dei Benefici di
tali agevolazioni in caso di Alienazione del fondo nei
10 anni successivi; L.817/91 - Limiti alla
Divisibilit� Fondi per i 30 anni successivi.
Le due leggi sono state modificate
dalla 228/2001 che ha ridotto del 50% i due limiti estendendo la sua
retroattivit� ai precedenti 5 anni.
Secondo la 440/71 se un
Proprietario Non coltiva affatto o non
Sufficientemente il proprio Fondo questi pu� essere espropriato dalla P.A. ed
Assegnato (Concesso - No Successione) a chi ne abbia fatta richiesta ai Fini
del Migliore Sfruttamento ed Aumento di Produzione. L�Atto viene
regolato dalle Regioni.
Fra Concessionario e Proprietario
vi � un Rapporto di Affitto Forzoso, e dipende dal
rapporto fra P.A. e Concessionario nel senso che se questi non adempia ai suoi
Obblighi, la P.A. pu� revocargli la Concessione e dunque decade anche il
rapporto fra i primi due.
Consiste nella necessit� di
Bonificare una determinata area individuata da un apposito
piano di Bonifica per la quale viene creato apposito Consorzio.
L�onere Finanziario grava
principalmente sulla Regione, ma in parte anche sui proprietari che vedono
aumentare il valore del proprio fondo; La P.A. pu� espropriare a questi ultimi
il fondo per mancato pagamento del loro contributo o pu� il Consorzio
subentrare al titolare del fondo.
I
Contratti Agrari trovano la loro Effettivit� ovvero la produzione di effetti nel momento della Costituzione dell�Impresa senza
della quale gli stessi andrebbero incontro a risoluzione.
I
Contratti Agrari si distinguono in quelli nati PER l�Impresa (ovvero per la sua
costituzione) e quelli DELL�impresa (ovvero al servizio della stessa gi�
costituita) e rispettivamente L�Affitto di Fondo
Rustico e I Contratti AgroIndustriali.
Il Contratto di Affitto di Fondo
Rustico � diverso dal Contratto di Locazione generico, infatti nel primo ci�
che di da in uso � un Bene Produttivo.
Nell�Affitto di Fondo Rustico il Concedente ha il diritto di Accertare
se il Concessionario esercita l�Impresa nel modo corretto mentre nell�Affitto
classico ci� non � possibile.
�
L�Interessa alla costituzione di impresa
� il reale scopo di detto contratto ed � confermato da elementi apportati dalle
Leggi Speciali quali la durata in 15 annate agrarie, il concetto di equo
canone, gli obblighi migliorativi.
Il Concedente pu� chiedere infatti
la Risoluzione del contratto per grave Inadempimento
rappresentato dalla Diversa Destinazione Economica del Fondo e dalla Negazione
del Concessionario nell�Accertamento della Conduzione che al primo spetta
di diritto.
Gli Interessi coinvolti devono essere:
Dal 1962 al 1982 � intervenuta la Riforma Agraria a
riformulare parte di questa disciplina dei Contratti Agrari culminando nella L. 203/82 alla base della quale risono 3 principi:
1.
Conversione
Con la Conversione
i contratti Associativi come la Mezzadria, Colonia Parziaria e Soccida
venivano convertiti in Affitto di Fondo Rustico.
1964 � Divieto Nuovi Contratti Associativi; il
Mezzadro diventa Coimprenditore.
1971 � I Contratti stipulati dopo
il 1964 sono ritenuti nulli
1982 � Conversione in Affitto di Fondo Rustico dei contratti in essere
Entro 4 anni dal 1982 i contratti
in essere devono essere convertiti, con richiesta (6 mesi prima della
fine annata agraria) da parte del concedente o concessionario, nel primo
caso occorre che l�affittuario acconsenta, mentre nel secondo si tratta di
diritto Potestativo.
Il fine della conversione sta
nell�anacronismo delle norme che autorizzavano i contratti associativi resi
ormai troppo onerosi per gli agricoltori diretti affittuari.
Requisiti per la Conversione:
�
ULU �
Almeno 1 persone della famiglia impiegata come coltivatore diretto
�
TEMPO �
Tale persona doveva dedicare 2/3 del proprio tempo-lavoro.
�
IDONEITA�
- Il Fondo deve essere idoneo a costituire un�Impresa Efficiente.
L�idoneit� corrispondeva alla
capacit� del fondo di produrre annualmente una ricchezza pari al reddito
annuale di un coltivatore impiegato nella stessa zona.
Le particolari condizioni di favore per
l�affittuario e di sfavore del concedente nonch� le misure coatte imposte a quest�ultimo, hanno sollevato problemi di
Incostituzionalit�.
La Corte si � espressa affermando
che solo nel caso in cui il concedente si un IATP
la conversione coatta � incostituzionale poich� questi a differenza dei
restanti casi Conferisce Adeguato Apporto all�impresa del
concessionario, non rimane cio� immobile ad in attesa del canone;
Vengono cio� ristabiliti gli equilibri
poich� non sussiste pi� quella condizione di abbandono del fondo da parte del
concedente.
Per Adeguato Apporto si intende che Il Concedente deve collaborare come se
fosse socio del concessionario, deve cio� Osservare le norme della Buona
Tecnica Agraria.
2.
Riconduzione
La Riconduzione, a
differenza della Conversione, opera per tutti i contratti Associativi che siano stati Stipulati Dopo la legge di conversione
nel 1964 ed operano Automaticamente (mentre la conversione richiede
criteri soggettivi ed oggettivi non che la volont� scritta delle parti).
Riconduzione vuol dire che si riconduce alla disciplina della Conversione,
infatti gli effetti sono uguali ci� che cambia p ill
meccanismo di funzionamento.
La Riconduzione opera in Deroga
alla Nullit�
prevista per i contratti stipulati dopo il 1964, in quanto avrebbe
costituito maggior danno per i concessionari.
Gli unici Problemi di Applicazione di tale istituto, sono riconducibili a:
�
Conferimento di
Fondo Rustico nelle societ�
NO � Il contratto � riconducibile poich� ricorre la Comunione di Scopo
derivante dal fatto che il conferente oltre al fondo rustico apporta il proprio
lavoro manuale (Cooperative)
�
Contratto di Comodato
NO � poich� non si configura un
semplice Affitto Generico con DURATA MINIMA, infatti
al concessionario � riconosciuta l�Autonomia Imprenditoriale e quindi il
diritto a scegliere una durata minore.
�
Affitto di Azienda
Agricola
NO - Se l�Affitto di Azienda riguarda l�Affitto di Fondo Rustico (e dunque non
azienda commerciale) la disciplina da adottare sar� quella della riconducibilit�.
3.
Patti in Deroga
Elemento Cardine della L. 203/82 �
Importanza del relativo art. 45
I Patti in Deroga consentono alle
Parti di Derogare alla disciplina se assistiti da apposite
Organizzazione Professionali.
art. 45 � Sono validi tra le parti, anche in deroga alle vigenti disposizioni in
materia di Contratti Agrari, gli accordi anche non aventi natura transattivi
purch� stipulati con l�assistenza delle Organizzazioni Professionali Agricole.
Il Fine di questa deroga �
semplicemente quello di Concedere alle parti di stabilire Condizioni
di Contratto diverse da quelle previste, questo assicurerebbe quell�Elasticit� di disciplinare
particolari condizioni di mercato; La minore tutela dell�affittuario
renderebbe meno onerosa quella del concedente a vantaggio di entrambi in
alternativa potrebbe verificarsi un blocco degli affitti.
Questo potere di deroga raggiunge
un compromesso e rende i rapporti ancora pi� equilibrati, mantenendo
per� i principi costituzionali saldi, garantisce cio� maggiore vantaggio
alle parti ma anche al sistema economico agricolo, di interesse nazionale.
La Durata del
Contratto di Affitto Agrario
Il Legislatore configura una durata minima senza della
quale non sarebbe possibile Completare il ciclo Produttivo o meglio lo Scopo
dell�Affittuario consistente nel Progettare, Realizzare e Migliorare.
Contratti Nuovi
Dopo la 203/82 la durata minima � stata fissata
nell�ordine dei 15 anni, ridotta a 6 per l�affitto di Particelle
cio� fondi non sufficientemente grandi per assicurare
la produttivit� media annuale pari al reddito �.
Contratti in Essere nel
1982
Il Legislatore ne ha prorogato la scadenza di altri 14 anni dall�entrata in vigore della 203/82
Grazie ai patti in Deroga tale durata pu� essere stabilita
fra i 7 e i 12 anni o nella durata Ottimale di
9 anni.
Il Fine - Garantire la Stabilit� di
Impresa e una Nuova Programmazione dell�Attivit� Economica.
La Prelazione sulla Concessione in
Affitto del Fondo Rustico
Il
Conduttore ha diritto di prelazione nei confronti del locatore.
Equo Canone
1942 � Il
Canone poteva essere contrattato dalle parti e essere
corrisposto in denaro o in prodotti o denaro corrispondente ad una parte dei
prodotti
1962 � Il
Canone deve essere corrisposto in denaro
L�Ammontare
del canone � passato attraverso le seguenti vicende:
A) Perequazione del Canone
1947 - La definizione del canone
era affidata alle parti, ma nel caso fosse stata eccessivamente sperequata, una
delle due avrebbe potuto far ricorso al giudice entro
il primo anno per chiederne la Perequazione
B) Criterio della Forcella
1962 � Il Canone veniva elaborato da un�apposita Commissione provinciale che
doveva tener conto di elementi quali la produttivit�, redditivit� ed onerosit�
del Fondo e definire cos� una tabella dei canoni equi detta a �Forcella� poich�
caratterizzata da un canone Minimo e Massimo.
Il fine era assicurare un equa remunerazione per l�affittuario e della sua famiglia
nonch� una buona conduzione dei fondi ( principi dell�art. 36 Cost.)
C) Criterio del Reddito Catastale
1973 - Il Canone viene definito in base al Reddito Domincale
derivante dal Catasto, rivalutato dalla Commissione Provinciale con apposito
coefficiente di Moltiplicazione �(Min 50 e Max 150 volte).
Le critiche a tale sistema erano
mosse dal fatto che il catasto si basasse su criteri che non analizzavano le
altre dotazioni ed investimenti apportati al fondo
La Nuova L.203/82
stabiliva che per Le particolari Dotazioni (Mulino) e gli Investimenti (Impianto
di Irrigazione) che conferissero valore al fondo, i
coefficienti potessero essere incrementati di 30 punti, ulteriormente
implementabili di altri 30 punti dalle Regioni.
Alla fine si � stabilito che alle
varie tipologie di determinazione del reddito Dominicale si potesse Derogare
con gli appositi Patti in Deroga.
Miglioramenti,
Addizioni e Trasformazioni
E� consentito apportare Miglioramenti (Bonifica),
Addizioni (Impianto di Irrigazione), e le
Trasformazioni idonee a modificare l�Indirizzo Colturale del Fondo, nel limite
della conservazione della Destinazione del Fondo.
E� previsto dal legislatore un Indennizzo o un Aumento
del Canone nel caso abbia provveduto, rispettivamente
l�Affittuario o il Concedente, nella realizzazione dell�opera, soprattutto per
l�Affittuario questo ne ha diritto anche se non autorizzato dal concedente se a
decretarlo � il Giudice.
Mutazione della
Destinazione Economica del Fondo
Al Concedente � concesso di apportare al Fondo le
eventuali modifiche al fine del razionale sfruttamento del suolo nonch� la possibilit� di partecipazione di organismi
collettivi col fine di condurre, migliorare e trasformare il terreno con
relativi incrementi di produttivit�.
Il dubbio nasce nel momento in cui si parla della
possibilit� di Modificare la Destinazione del Fondo se cio�
questa sia possibile se relativamente alla specifica coltura o alla pi�
generica destinazione agricola.
L. 203/82 � Trasformazione degli
Ordinamenti Produttivi
Al Concedente � data come sappiamo la possibilit� di Trasformare
l�ordinamento produttivo del fondo purch� vengano
rispettati i limiti di Destinazione dello Stesso a Semplice Attivit�
Agricola e Rispetto dei Programmi Regionali di Sviluppo (PRA).
Ad entrambe le parti contrattuali �
data la Possibilit� di Interferire nelle attivit� degli stessi e pi�
precisamente all�Affittuario di Migliorare, Trasformare etc.. e al Concedente di Obbligarlo a cambiare
destinazione Colturale.
Tutte queste modificazioni devono avere come fine il
miglioramento o incremento della produttivit�, se tali effetti non sussistono
non viene riconosciuto tale diritto di Interferenza.
Esecuzione delle
Opere; Aumento del Canone; Indennit� per Migliorie
Per procedere con l�esecuzione delle Opere una delle parti
deve comunicarlo all�altra in attesa di una risposta,
se le parti non convengono, pu� essere presentata domanda completa di progetto,
presso l�Ispettorato Provinciale dell�Agricoltura, che deve pronunciarsi entro
60 gg e definire una data per l�esecuzione
dell�Opera.
Tale compito viene affidato al
Proprietario o all�Affittuario nel caso il primo si rifiuti, e rispettivamente
avere diritto all�Aumento del Canone o un�Indennit� a fine Rapporto di Affitto.
Se l�Affittuario esegue Miglioramenti con il proprio lavoro non ha diritto a nulla ma deve comunicarlo 20 gg prima dell�inizio lavori, in caso contrario il
proprietario potr� recedere per inadempimento grave dell�affittuario nella
misura in cui avrebbe potuto ledere l�interesse del proprietario a conservare
lo stato ottimale del fondo.
Recesso e
Risoluzione del Contratto
Il Locatario pu� recedere dal contratto dandone
comunicazione al Locatore 1 anno prima della scadenza dell�annata
agraria.
Il Locatore pu� chiedere invece la risoluzione del
contratto se il locatario si sia reso colpevole di
Grave Inadempimento (Mancato Pagamento del canone per pi� di 1 anni,
cambiamento della destinazione economica del fondo, miglioramenti senza
autorizzazione, cattiva condotta di conservazione etc�)
L�Inadempimento deve� essere grave cio� capace di procurare
un danno considerevole.
La risoluzione non procede nel caso in cui entro 3 mesi
dalla comunicazione del Locatore, il locatario ripristina la condizione
ottimale, ci� al fine di evitare di ricorrere facilmente al giudice e
garantire cos� la continuazione del rapporto.
Morosit�
dell�Affittuario
Il contratto pu� essere risolto per inadempimento relativo al pagamento del canone per pi� di 1 anno, sempre
che l�affittuario non dimostri di vantare un credito non saldato nei confronti
del concendente.
SubAffitto e SubConcessione
Sono entrambe vietare dall�art. 21 203/82
In caso di Subaffitto e Subconcessione
il proprietario pu� far risolvere il contratto.
Il motivo di ci� � evitare che il terzo
subentri nella posizione del concessionario.
Si parla a tal proposti non di nullit� ma di Inopponibilit� dell�Atto.
Il Locatore deve entro 4 mesi dalla notizia relativa al SubRapporto
intervenire richiedendo la Risoluzione del Contratto, nel caso in cui non si
avvalga di tale diritto, il terzo subentra nel rapporto al concessionario, nel
caso invece si avvalga di tale diritto il terzo subentra sempre nel rapporto al
concessionario ma solo per 3.
Il Motivo per cui non viene
dichiarata la nullit�, infatti, � proprio quello legato al fatto che se il
contratto fosse risolto il terzo in buona fede non potrebbe subentrare al
concessionario.
In realt� grazie all�art. 21 il Locatore pu� decidere
separatamente di Risolvere contemporaneamente o separatamente il Contratto con
il Concessionario e anche quello di Subaffitto, dette azioni sono cio� autonome.
Entrambe non devono essere precedute da Contestazione per Inadempimento
Risoluzione per
Fatti Incolpevoli: Diritto di Ripresa ed Edificabilit� del Suolo
Vi sono casi in cui il contratto di affitto
di fondo rustico pu� risolversi a causa di Fatti di cui nessuna delle parti
� colpevole e sono il Diritto di Ripresa e la concessione di Edificabilit� del Suolo.
Tali diritti operano solo per i contratti in essere
all�entrata in vigore dela 203/82.
Il Diritto di Ripresa consiste nel
diritto del Concedente di rientrare in possesso del Fondo, per destinarlo a
coltivazione per almeno 9 anni (lui o familiare coltivatore), tale diritto
doveva essere esercitato entro le prime 3 annate Agrarie.
Il Concessionario potr� invece chiedere la restituzione
del Fondo nel caso in cui il Concedente non effettui
attivit� diretta, tranne nel caso del Set-Aside dove
il concedente adibisce il fondo a Deproduzione.
Un'altra risoluzione per fatti incolpevoli � la
concessione ad edificare, qui il concedente pu� rientrare in possesso del suolo
ed edificare corrispondendo al concessionario un
indennizzo per eventuali danni quali colture o di altra natura.
Integrazione
Verticale fra Impresa Agricola e Commerciale
Consiste nell�integrazione Verticale di un�impreaa Agricola in un�Impresa Commerciale (Integrante)
ovvero vi � un contratto Agroindustriale in base al
quale l�Impresa Agricola si Impegna secondo Obblighi
di Fare o Non Fare e l�Impresa Commerciale nell�acquistare con certezza i
Prodotti della prima.
L�Ingerenza della impresa
commerciale � aumentata nel tempo fino ad imporre tecniche di coltivazione,
concimi, antiparassitari etc�
Il vantaggio per l�agricoltore � la vendita sicura e
l�acquisizione di nuove tecnologie e presenza sul mercato, mentre per la
commerciale il minor prezzo e il controllo sulla produzione.
Alla libera contrattazione � lasciata la regolazione di
tale rapporto con l�uso dell�istituto dell�Appalto e la Vendita di Cose Future.
Con l�Appalto l�agricoltore (Integrato) si
impegna a proprio rischio e con propri mezzi a produrre una data
quantit�, qualit� e tipo di prodotto da vendere per primo all�impresa
commerciale.
Per salvaguardare la figura dell�Integrato alla minor
ingerenza dell�Integrante, la Cassazione ha dichiarato l�Appalto come
contratto rientrante in quelli Agrari dove si realizza attraverso
l�instaurazione di un Consorzio Verticale (tipico dell�integrazione
Orizzontale � cio� aziende dello stesso tipo ma di
processi di produzione diversi) alla cui Base non vi fosse una Comune
Attivit� del Medesimo Tipo ma di Attivit� Diverse.
Tutela
dell�integrato attraverso l�Associazionismo
Sempre alfine di tutelare l�Integrato con regolamento CEE
� stata introdotto l�Istituto dell�Associazionismo e Concentrazione
dell�Offerta, si parla a tal proposito di veri e proprie Associazioni di
produttori alle quali la normativa attribuisce il compito di definire Programma
di Produzione e contenuto dei contratti (Accordi Interprofessionali).
In tal modo si esce dalla condizione di Contratti per
adesione in cui la parte Integrata risultava essere sempre quella pi� debole e
non autonoma visto il rischio di Deperibilit� e In vendibilit� dei prodotti.
Accordi
interprofessionali � Contratti di Coltivazione e di vendita dei Prodotti
Gli Accordi Interprofessionali sono Accordi Quadro fra i rappresentanti delle Associazioni
di Categoria delle Imprese Agricole e Commerciali.
Con questi accordi si definiscono le linee guida a cui i Contratti
di Coltivazione e Vendita di prodotti Agricoli dovranno uniformarsi.
Il Fine di tale Istituto � quello di Salvaguardare
la figura dell�Integrato ed evitare che questi ceda
alla Accettazione di Contratti per Adesione dove la sua autonomia �
pressoch� nulla.
Il Compito dell�Accordo Quadro � quello di Favorire lo Sviluppo, la Produzione e
l�organizzazione Agricola secondo la Programmazione Economia Nazionale.
La differenza rispetto ai Contratti di Coltivazione e
Vendita sta nella generalit� dei principi e nel livello di dettaglio.
Nei Contratti di Coltivazione e Vendita devono
essere indicati ad esempio il tipo di prodotti che verranno venduti/acquistati,
la qualit�, la quantit�, il prezzo e gli obblighi da essi derivanti.
Sanzioni in caso di
Difformit� dei Contratti Individuali rispetto ai Collettivi
In caso di difformit� opera la sostituzione automatica
delle clausole non conformi agli Accordi Interprofessionali, con l�unica
sanzione relativa all�impossibilit� di beneficiare
delle agevolazioni previste per legge.
Tipicit� Sociale e Tipicit� Legale
Si ha tipicit� Sociale se i contratti vengono
regolati con disciplina Privata ed Organica, mentre si ha tipicit� Legale se
gli stessi sono definiti in base alle semplici previsioni di base definite
dalla legge.