DIRITTO AGRARIO.. 2

1. Ambito del Diritto Agrario.. 2

2. Riferimenti Storici 2

3. Le Fonti del Diritto Agrario.. 2

3.1 La Costituzione.. 3

3.2 Il Codice Civile.. 5

3.3 Le Leggi Speciali 6

3.4 Le Leggi Regionali 6

3.5 Le Consuetudini 7

4. Il diritto Comunitario Agrario.. 8

5. Le Attivit� Agricole.. 12

6. L�Impresa Agricola.. 18

7. L�Imprenditore Agricolo.. 20

7.1 Imprese Individuali 20

7.2 Imprese Associate.. 22

8 Formazione dell�Impresa Agricola.. 26

9 I Contratti Agrari 30

9.1 L�Affitto di Fondo Rustico.. 30

9.2 I Contratti AgroIndustriali 37

 


DIRITTO AGRARIO

1. Ambito del Diritto Agrario

 

Il Diritto Agrario � definito come il complesso di norme, di diritto privato e pubblico, che regolano i soggetti, i beni, gli atti e i rapporti giuridici pertinenti l�agricoltura.

 

Il Sistema delle fonti � complesso e oltre a ruotare intorno all�art. 2135 , ritenuto per certe parti obsoleto a causa del notevole mutamento dell�economia moderna agraria rispetto a quella rurale di un tempo, vi sono anche altre fonti come le leggi speciali nate per integrare ed aggiornare il diritto agrario, le quali per� spesso hanno determinato una eterogeneit� e duplicit� delle norme ed infine la normativa comunitaria che ha introdotto ed eliminato alcune attivit� dal novero di quelle agricole rispettivamente esterne all�agricoltura in senso stretto.

 

Impresa Agricola e Produzione �per conto proprio�

L�Impresa Agricola per conto proprio � un tipo di impresa caratterizzata dal fatto che i prodotti agricoli sono destinati all�autoconsumo senza immissione del mercato.

 

Secondo la Cassazione tale tipo di attivit� rientra nel concetto di impresa, costituiscono, infatti, reddito i prodotti ottenuti grazie alla coltivazione del fondo o all�allevamento degli animali, anche se direttamente consumati dal produttore che si sottrae semplicemente dall�onere dell�acquisto.

2. Riferimenti Storici

Leggere

3. Le Fonti del Diritto Agrario

 

In Ordine Gerarchico le Fonti:

  1. La Costituzione
  2. Le Leggi
  3. I Regolamenti
  4. Le Norme Corporative
  5. Gli Usi

 

La Normativa Comunitaria � collocata in una struttura diversa.

 


3.1 La Costituzione

 

La Normativa del codice del 1942 � stata nel tempo integrata e modificata da apposite Leggi Speciali, fino al momento in cui � stata emanata la Legge 203/82 che ha concluso il ciclo innovativo ed obbligato il Governo ad emanare entro i due anni successivi un Testo Unico in materia di Contratti Agrari.

 

Gran parte della materia agraristica � stata ed � ancora regolata dagli articoli della costituzione fra cui quelli che riguardano il Diritto di Famiglia, alla Libera Impresa, alla Libert� Economica, ai Diritti Sociali, Inviolabili fino alla conversione dei contratti Associativi in contratti di Affitto.

 

Il Lavoro

Il Lavoro � regolato dagli art. 35-40 Cost.

 

art. 36 � Il Lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla qualit� e quantit� del suo lavoro ed in ogni caso sufficiente ad assicurare a se e alla sua famiglia un esistenza libera e dignitosa.

 

Viene in rilievo la tutela del lavoro e del lavoratore e della sua famiglia e la tutela di quei soggetti di diritto che risultano pi� deboli rispetto a chi detiene i mezzi di produzione (l�Impresa) o ancora nei rapporti fra Locatore ed Locatario nei quali il secondo gode di maggior tutela in compressione dei diritti del primo.

 

Iniziativa Economica, Fini Sociali e Programmazione

L�art. 44 Cost. riconosce la Libert� di Iniziativa Economica (Libert� di Impresa) e ne segna:

 

Limiti - L�attivit� non pu� svolgersi in contrasto con l�Utilit� Sociale o tale da recar Danno alla Sicurezza, alla Libert� e alla Dignit� Umana

Fini - L�Attivit� Economia Pubblica e Privata deve essere indirizzata e coordinata ai fini sociali

 

Per Libert� del singolo non si intende quella Soggettiva di scelta di qualsiasi tipo ma Potere di Concorrere alla Organizzazione Sociale ed Economica del Paese per Produrre Nuove Utilit�.

 

Il Legislatore Ordinario invece deve predisporre Programmi e Controlli sulle Attivit� di Impresa.

 

I Programmi non coincidono con gli Interventi dello Stato nell�Economia main misure volte ad Obbligare (Fare o Non Fare) ed Incentivare (Finanziamenti e Sgravi Fiscali) nelle scelte l�Imprenditore in modo da orientarlo verso la Programmazione Economica Nazionale

 

Riguardo ai Fini Sociali devo intendersi con questi quelli volti a:

 

L�art. 44 Cost. prevede la predisposizione di misure di Controllo da parte del Legislatore Ordinario sulle Iniziative che il titolare del Fondo Rustico (anche se diverso dall�Imprenditore) pu� intraprendere per il Razionale Sfruttamento del Suolo.

 

L�Intervento in Agricoltura del Legislatore non consiste solo di Obblighi (Piani di Zona imposti dagli Usi o da necessit� Ambientali) e Vincoli ma principalmente di Incentivi (finanziamenti o agevolazioni).

 


La Propriet�

La Propriet� � tutelata dall�art. 42 Cost. che ne detta i Limiti al fine di Assicurare la Funzione Sociale e di Renderla Accessibile a Tutti.

 

La Propriet� Privata Terriera viene invece tutelata dall�art. 44 Cost. , che al fine di Conseguire il razionale Sfruttamento del Suolo e stabilire Equi Rapporti Sociali, impone Obblighi e Vincoli a tale propriet� (Limiti di Estensione del Fondo, Trasformazione del Latifondo, Bonifica delle Terre ed aiuta la Piccola e Media Impresa e Ricostruzione delle Unit� produttive).

 

Per Funzione Sociale non si intende solo l�esigenza Produttivistica ma Esigenza di Redditivit� dei Soggetti tale da realizzare gli Equi Rapporti Sociali e la Personalit� dei Cittadini.

 

Il Fine � Duplice

Il Razionale Sfruttamento del Suolocoessenziale al raggiungimento di Equi Rapporti Sociali poich�, grazie alla Tutela del Lavoro e all�incentivazione all�Acquisizione di Maggiori Professionalit� da parte dei Lavoratori, � Conseguenza di una Corretta Politica diretta a stabilire Equi Rapporti Sociali ed Efficienza Produttiva.

 

L�Ambiente

Il riferimento alla tutela dell�Ambiente � principio cardine nel nuovo diritto agrario, infatti oltre agli interessi produttivistici ci� che tende a tutelare � il mantenimento degli equilibri in agricoltura, l�incentivazione a non abbandonare le terre, ma soprattutto al rispetto dell�ambiente con strumenti come quello della Deproduzione o dell�evoluzione dell�Impresa Agraria verso forme di Agricoltura �Senza terra� orientata cio� a servizi oltre che a prodotti.


3.2 Il Codice Civile

 

Il Codice Civile

Il Diritto Agrario si colloca nel complesso di Norme che regolano La Propriet�, l�Impresa Agricola e i Contratti Agrari.

Al Codice Civile si � affiancato l�insieme di quelle Leggi Speciali che hanno integrato, anche se frammentariamente, il codice stesso per adeguarsi ai principi sanciti nella nuova Costituzione Repubblicana del 1948.

 

Il Diritto Agrario si compone cos� frammentariamente di Leggi Speciali e principalmente di norme codicistiche riguardanti 3 settori in particolare:

  1. Propriet� ed Istituti Affini
  2. Impresa Agricola
  3. Contratti Agrari

 

La Propriet� nel Codice Civile

L�art. 838 prevede l�Espropriazione della terra a chi la abbandona, non la conserva, non la coltiva non ha cio� interresse a renderla produttiva, ma questa norma � in contrasto con quella comunitaria sul Set-Aside (Deproduzione) volta a contenere le eccedenze produttive attuali, mentre la prima era volta proprio a stimolare la produzione.

 

Tale norma non viene abrogata da quella comunitaria ma semplicemente Non Applicata visto anche che quella Comunitaria � pur sempre norma Transitoria destinata a mutare nel tempo a seconda degli andamenti dell�economia.

 

L�art. 846 parla di Disposizioni Anti-Frazionamento volte a conservare l�Unit� Minima Colturale, quale estensione di terreno sufficiente a garantire sostentamento all�imprenditore e alla sua famiglia.

 

Oggi la legge 203/82 parla invece di Unit� capace di assicurare una Produzione Annuale Media, che dedotte le spese, corrisponda alla retribuzione di un salario medio occupato in agricoltura nella zona di riferimento.

La Legge Speciale, in continuit� con quest�ultima, mira a garantire la Prelazione Agraria del Confinante, assicurando il mantenimento dell�unit� aziendale in favore dell�erede coltivatore, grazie all�imposizione del rapporto di affitto agli eredi non coltivatori.

 

Sono anche previste abolizione dei contratti associativi in favore di quelli di affitto, l�abolizione di servit� prediali.

 

Nelle altre sezioni sono previste poi norme volte alla tutela del fondo, al suo miglioramento e a quello dell�ambiente circostante grazie anche ad incentivi concessi per la bonifica delle terre, alle immissioni di alberi per il riequilibrio idrogeologico.

 

Vi sono poi le norme di Usufrutto, Servit�, Possesso ed Usucapione.

 

L�Impresa

Le norme sull�Impresa Agricola sono contenute negli art. dal 2135 al 2139 del c.c.

Le norme dull�Impresa in Generale 2082 e quelle sull�impresa Familiare di cos� tanto interesse Comunitario contenuta nell�art. 230-bis

 

I Contratti Agrari

I Contratti Associativi sono Mezzadria, Colonia e Soccida.

Tali contratti sono stati vietati dalla riforma 203/82 e sostituiti, per quelli in corso, con i contratti di affitto.

 


3.3 Le Leggi Speciali

 

Le Leggi Speciali sono Leggi emanate dal Legislatore per far fronte alle tensioni sociali del dopoguerra e del dopo costituzione.

 

Tali Leggi sono esterne al Codice e la loro funzione � stata quella di fronteggiare i problemi dovuti alla natura anacronistica della normativa agraria dell�epoca.

Come sappiano tali leggi sono frammentarie ma solo dopo il 1962 si ha una svolta che culmina con la Legge di Riforma 203/82 con la quale all�art. 60 si pone a carico del Governo di emanare entro 2 anni un testo unico in materia agraria soprattutto in termini di contratti.

 

Le finalit� di tali Leggi speciali sono sempre state quelle di tutelare ed incentivare la produttivit� ma soprattutto di tutelare gli Equi Rapporti Sociali, gli Interessi Ambientali e del Lavoratore quale contraente pi� debole.

3.4 Le Leggi Regionali

 

Le Leggi Regionali hanno stesso valore delle Leggi Statali con la differenza che il legislatore nazionale Autolimita la sua potest� di legiferare al fine di lasciare ampia Autonomia alle Regioni riguardo le particolari situazioni tanto diverse fra regione e regione e soprattutto per l�Attuazione di Direttive Comunitarie.

 

L�art. 117 Cost.

Limiti alla potest� normativa Regionale.

 

Lo Stato riconosce alle regioni potere normativo a prescindere se si tratti di Regioni a Statutto speciale o ordinario e fissa 3 limiti principali:

  1. Rispetto dei Principi Fondamentali sanciti nelle Leggi Statali
  2. Limiti definiti dall�interesse Nazionale o di altre Regioni.
  3. Limiti imposti da norme Internazionali che limitano anche la Sovranit� dello Stato

 

I Principi Fondamentali vengono sanciti dalle Leggi Quadro con le quali vengono definiti anche gli Indirizzi di Carattere Generale e Scelte di Politica Legislativa che porterebbero le Leggi Regionali al pari di quelle dello Stato in qualit� di Regolamenti.

 


L�art. 117 - 118 Cost.

Trasferimento delle Competenze da Stato a Regioni in materia Agricola;

Attuazione delle Direttive Comunitarie.

 

Regioni a Statuto Ordinario

1972

Trasferimento Frammentario

(No Credito Agrario e Commercio Internazionale di Prodotti Agricoli)

 

1977

Allargamento delle Funzioni Amministrative e Legislative

�������� (Lo stato mantiene una funzione di indirizzo e coordinamento)

 

1993 e 1997

Lo stato Trasferisce tutte le competenze alle Regioni in materia agricola conservando un ruolo di Indirizzo e Coordinamento soprattutto per ci� che concerne le Linee di politica Agricola, Relazioni internazionali e rappresentanza presso la Comunit� Europea.

 

�������� 1982

Con la legge La Pergola viene riconosciuta la stessa competenza alle Regioni per l�attuazione dei Regolamenti e Direttive Comunitarie al pari dello stato con esclusione delle materie in cui vi fosse una Riserva di Legge.

��������

Regioni a Statuto Speciale

�������� La Competenza delle regioni non riguarda i Rapporti di Diritto Privato intendendo con questi quei rapporti �.. non molto chiaro (pag. 38-39)

3.5 Le Consuetudini

 

Inizialmente alle consuetudini era affidato il compito di meglio regolare i rapporti di natura agricola viste le differenze fra zona e zona, ma considerando l�epoca si pu� affermare che queste fossero pi� conformi alla sopraffazione dle pi� debole.

 

Proprio per tale motivo i contratti associativi nati in virt� di Consuetudini hanno conosciuto il Principio della Riconduzione a contratti di tipo Affitto dei classici contratti di associazione (Mezzadria, Colonia Migliorativa e diversi tipi di Soccida).

 

Inoltre grazie alla riforma intervenuta nel 1974-75 sul diritto di famiglia ha subito cambiamenti considerevoli anche l�Istituto della Impresa Familiare riconoscendo pari diritti ed opportunit� ai partecipanti (retribuzione, partecipazione, prelazione etc..).

 

Fra le consuetudini ancora in vita vi � quella riconosciuta dall�art. 2139 riguardante la possibilit� dei Piccoli Imprenditori Agricoli di scambiarsi la manodopera secondo gli usi (ci� che accadeva fra 2 famiglie di scambiarsi i figli per meglio insegnare loro il lavoro)

 


4. Il diritto Comunitario Agrario

 

Caratteri del Diritto Comunitario

Il Diritto Comunitario ha inciso molto su quello Agrario si dall�esordio con il Trattato di Roma del 1957 e con successive modifiche fino ai giorni nostri, un Diritto cio� che alla base annovera concetti orientati all�utilit� sociale, alla tutela del lavoratore alla deproduzione etc�.

 

E� un Diritto che varia nel tempo e nei soggetti per sua natura mutevole poich� si adatta alle diverse condizioni economiche del momento

 

La sua interferenza con i Diritti Nazionali si � affermata Progressivamente, iniziata cio� con l�incidere su orientamenti di Mercato, continua oggi con una sorta di Costituzionalizzazione della normativa Comunitaria che tutela interessi non pi� meramente Mercantili o Economici.

 

Il carattere della Specialit� si riferisce all�approccio del Diritto Comunitario a quello Agricolo con Speciali forme di Tutela come ad esempio Finanziamenti e Deroghe al principio di Libera Concorrenza che se mancassero porterebbero l�agricoltura a non sopravvivere nel mercato attuale.

 

Molti orientamenti del Diritto Comunitario hanno finito per incidere direttamente nella sfera del diritto privato interno nazionale, poich� se inizialmente queste norme non ponevano veri e propri obblighi e vincoli, nel tempo lo hanno fatto.

All�art. 222 del Trattato di Roma ricorreva la frase�.�Il trattato Lascia Impregiudicato il regime di propriet� dei singoli stati membri� , in realt� �Impregiudicato� vuol dire solo che non lo altera ma che potr� farlo nel tempo.

 

Vi sono poi disposizioni Incentivanti ma ve ne sono altre imperative come il divieto di non impiantare altri vigneti nei 3 anni successivi o vincoli ambientali e ci� incide indirettamente nella sfera dei rapporti giuridici privati.

 

Organi della Comunit� Europea

 

Nella formazione delle leggi intervengono pi� organi.

Il Parlamento Europeo non svolge funzione normativa, che invece spetta al Consiglio affiancato dalla Commissione.

 

Il Consiglio � formato da delegazioni governative degli stati membri quindi non rappresentativi del popolo ma dei governi dei singoli stati.

 

La Corte di Giustizia si occupa dell�Interpretazione delle norme presenti nel trattato di Roma con richiami ai principi fondamentali: Diritti Fondamentali, Non Discriminazione, Proporzionalit�


Fonti Primarie e Derivate

Primarie

La Costituzione della Comunit� Europea (Il Trattato di Roma del 1957).

Derivate

Le Norme elaborate dagli organi comunitari (Il Trattato di Maastricht del 1991)

         Regolamenti

Proposti dalla Commissione ed Emanati dal Consiglio.

Sono al pari delle Leggi Nazionali poich� direttamente applicabili negli stati UE.

Ha come destinatari tutti i Soggetti degli stati membri

Norme Direttamente Applicabili

 

         Direttive

Norme Vincolanti per gli Stati membri e non Direttamente per i soggetti.

Devono essere Ratificate perch� diventino Vincolanti anche per i Soggetti

Norme Non Direttamente Applicabili

 

         Raccomandazioni

Non hanno efficacia Coattiva ma sono semplici indicazioni politiche (linee guida)

 

Priorit� del Diritto Comunitario sul Diritto Nazionale

Nel nostro paese � riconosciuta Forza e Valoredi Legge ai regolamenti comunitari, in quanto ordinamento soprannazionale ma non sopracostituzionale.

 

La Corte di Giustizia di Lussemburgo ha affermato che le norme comunitarie in materia agricola devono essere applicate direttamente ed in caso di contrasto quelle nazionali devono essere Non Applicate evitando cos� di essere Abrogate vista la natura Mutevole e Progressiva del Diritto Comunitario

 

Sovranit� ed Immediatezza

Il Diritto Comunitario ha natura Sopranazionale, e tale natura le viene riconosciuta dal Trattato di Roma del 57, ed � Immediatamente vincolante grazie ai Regolamenti e ad alcune Direttive, sono destinatari immediati persone fisiche e giuridiche.

 

Diritto Comunitario e Principi della Costituzione Italiana

Secondo alcune pronunziazioni della Corte di Giustizia Europea, il Diritto Comunitario avrebbe anche natura SopraCostituzionale, ma questo concetto � stato contraddetto dalla nostre Corte di Giustizia, la quale ha affermato i c.d. Controlimiti, sancendone la prevalenza gerarchica.

 

Questo perch� vi � pur sempre la possibilit� che la Normativa Comunitaria tratti meglio gli Interessi Economici che quelli a fondamento della nostra costituzione.

 

Obiettivi di Politica Agricola nel Trattato di Roma

L.�art. 8 del Trattato di Roma del 1957, costitutivo dell�Ordinamento Comunitario, recita:

Il Mercato Comune comprende l�Agricoltura e il Commercio dei Prodotti Agricoli.

Il Funzionamento e lo Sviluppo del Mercato Comune dei Prodotti Agricoli devono essere accompagnati dall�Instaurazione di una Politica Agricola Comune (PAC) tra gli Stati Membri.

 

Il Fine di questa politica, rimasti inalterati fino al 1985, sono secondo l�art. 39 del Trattato:

         Incrementare la Produttivit� in Agricoltura

         Assicurare Cos� un Tenore di Vita Equo per tutta la popolazione agricola

         Stabilizzare i Mercati

         Garantire la sicurezza degli Approvvigionamenti

         Assicurare Prezzi ragionevoli a favore dei Consumatori

 


Confronto art. 39 del Trattato di Roma e art. 44 della Costituzione

L�art. 39 Tratt. fa riferimento all�Incremento della Produttivit� Agricola, mentre l�art. 44 Cost. al Razionale Sfruttamento del Suolo, ancora l�art. 36 Tratt. Fa riferimento ad un Equo Tenore di Vita e sempre l�art. 44 Cost. ad una Retribuzione Proporzionata alla Quantit� e Qualit� del Lavoro prestato dal Lavoratore.

 

Si nota che entrambe le fonti procedono su strade parallele il cui fine un giorno potrebbe essere una Costituzione Europea ancora inesistente.

 

Politica di Mercato e di Strutture

Con i Regolamenti Comunitari 25/62 e 17/64 � stato istituito il FEOGA � Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia, per garantire, rispettivamente, un sostegno finanziario alle Strutture e ai Mercati Agricoli.

 

1.      MERCATI AGRICOLI

Per regolare gli andamenti di Mercato il Consiglio su proposta della Commissione delibera un OCM a cui tutti gli stati membri devono attenersi, e ci� consiste nel definire un prezzo unico per un prodotto o gruppi di prodotti Agricoli.

Il prezzo pu� essere di Orientamento e d�Intervento.

Il primo � un prezzo Indicativo mentre il secondo (che oscilla fra il 3%-10% in meno rispetto al primo) interviene nel caso in cui il prezzo del mercato scende al disotto di questo, ebbene per la parte eccedente la Comunit� Interviene acquistando le eccedenze prodotte.

 

 

         Stabilizzazione alle Importazioni ed Esportazioni

Vi sono altri interventi quali il Prelievo alle Importazioni e la Restituzione all�Esportazioni.

Il Primo protegge i prodotti agricoli interni, mentre il secondo consiste in sovvenzioni ed ha il compito di favorire l�esportazione di prodotti interni e ridurre l�offerta del mercato interno. Entrambi vengono praticati quando il prezzo extra-comunitario del prodotto � inferiore a quello Comunitario.

 

Riguardo le Sovvenzioni alla Produzione possiamo dire che consistono in Contributi ai Produttori definiti con Regolamento Comunitario per ogni Ettaro di terra e l�Ente preposto a farlo � l�AIMA, un ente di diritto pubblico del Ministero delle Politiche Agricole.

 

2.      STRUTTURE

 

Finanziato dalla Comunit� e finalizzato all�aumento della Produttivit�

 

Le Prime Misure Socio-Strutturali hanno preso avvio dopo il 1972 con 3 interventi mirati:

 

  1. Obiettivo Minimo � Garantire tramite l�Ammodernamento e l�aumento della Produttivit� che l�unit� lavorativa impiegata (ULU) percepisca un Reddito pari a quello percepito da un altro lavoratore subordinato impiegato in altro settore ma della stessa zona.

Sono previsti Sovvenzioni e Contributi all�Imprenditore Agricolo a Titolo Principale

 

  1. Incoraggiamento alla Cessazione di piccole Imprese Agricole a favore dell�Accorpamento pi� efficiente.

 

  1. Interventi volti a fornire adeguata Formazione Professionale agli Impiegati in Agricoltura.

La Politica Agricola degli Anni 80

La Vecchie PAC di quel tempo miravano pi� a garantire il Mercato che la Struttura e ci� port� solo a Politiche Protezionistiche, delle quali gli agricoltori approfittavano continuando a produrre visto che alla fine venivano rimborsati del non venduto.

 

Da quel momento in poi si � passati dall�incentivazione della Produzione a quello della Deproduzione proprio per frenare le quantit� di prodotti in eccedenza addossano Corresponsabilit� agli Agricoltori, Riducendo il Prezzo di Intervento, insomma vennero adottate tutte quelle misure volte a disincentivare la �Furbizia� ma che non costituivano Obblighi idi Fare o non fare.

 

Con questa nuova politica Non Assistenzialista si � ricondotto gli Agricoltori nell�Ottica di Mercato e ripristinata la funzione della PAC ovvero quella di Rete di Salvataggio e non di Illimitata garanzia.

 

Le Nuove PAC conciliano le Garanzie di Mercato con le Politiche di Struttura grazie ai regolamenti del periodo 1985-1988:

  1. Ritiro Terreni Seminativi dalla Produzione

 

  1. Riduzione della Concentrazione Animali/Terra

 

  1. Prepensionamento degli agricoltori che abbiano raggiunto i 55 anni.

 

Da quel momento il FEOGA ha regolato gli Aiuti alle strutture cercando non di aumentare la semplice produzione ma di rendere le imprese solo pi� efficienti e selezionare solo gli agricoltori meritevoli delle forniture di sostegno.

 

Si passa da PAC di Quantit� a PAC di Qualit�

 

L�Atto Unico Europeo (1986)

Con l�Atto Unico Europeo gli Obiettivi della Comunit� cambiano direzione si passa dall�orientamento al solo Mercato Comune ad altri Obiettivi ritenuti di eguale importanza come quello della tutela Ambientale.

 

Le Nuove PAC perseguono proprio tali obiettivi ovvero cercare di salvaguardare la condizione agricola in modo tale da garantire anche una conservazione ottimale dell�ambiente proprio perch� tutelando il mondo agricolo si evita l�esodo dalle campagne e dunque anche la creazione di aree degradate;

 

La Nuova Parola d�Ordine: sostenere il reddito e la struttura del mondo agricolo per salvaguardare l�ambiente.

 

I Trattati di Maastricht e di Amsterdam

Con tali trattati si esce dalla visioni unitaria orientata al solo Mercato Comune e alla sua espansione per passare ad una Maggiore Sostenibilit� Ambientale e Sociale che prefigurano quella Economica.

Viene introdotto il Concetto di Sviluppo Sostenibile e anche la Comunit� Economia Europea diventa Comunit� Europea poich� entit� non solo Economica.

 

Comunit� Europea e Paesi Terzi

Il continuo intervento protezionista delle politiche economiche interne ha segnato gravi squilibri con i mercati extracomunitari; proprio per tale motivo la Comunit� Europea ha seguito le nuove rotte indicate precedentemente, ovvero Orientamento al Mercato, allo Sviluppo Sostenibile, alle Minori Sovvenzioni.

 

Riflessi della Politica Comunitaria sull�Ordinamento Nazionale

Il nostro ordinamento ha recepito il nuovo orientamento e si � adeguato definendo 2 nuovi reati quali Inquinamento Ambientale e Distruzione del Patrimonio Naturale.

Inoltre sono state perseguite politiche di incentivazione di forme rinnovabili di energia, ottimizzazione dei trasporti ferroviari e marittimi in sostituzione di quelli privati su gomma etc

5. Le Attivit� Agricole

 

L�art. 2135 e le Nuove Forme di produzione

Il Nuovo art. 2135 differisce dal vecchio nel contenuto e pi� precisamente nella parte dove precisa che rientrano fra le Attivit� Agricole anche quelle connesse alla Principale ovvero alla Fornitura di Beni e Servizi, all�Allevamento degli Animali e non pi� del solo bestiame inteso con questo quello classico degli Ovini, Bovini etc

 

Un altro elemento di differenziazione � il Ruolo svolto dal Fondo per il quale � possibile una destinazione orientata alla Coltivazione Diretta o anche al suo Sfruttamento in quanto mero spazio su cui allevare gli animali.

 

Riguardo all�allevamento degli Animali e non pi� del solo bestiame viene allargato il concetto anche ad altre tipologie di allevamento considerando con questo anche l�Apicoltura, Acquicoltura allevamento di animali domestici, da corsa etc�e ci si rivolge a quelle Attivit� volte alla Cura di un Ciclo Biologico o di una Fase necessaria di esso.

 

art. 2135

E� Imprenditore Agricolo chi esercita Attivit� diretta alla Coltivazione del Fondo, alla Silvicoltura, Allevamento di Animali e Attivit� Connesse.

 

Le Attivit� sopraccitate si riferiscono alla Cura e Sviluppo di un intero Ciclo Biologico o parte necessaria di esso, che utilizza il fondo, il bosco o le acque.

 

Per Attivit� Connesse s�intende quelle esercitate dall�Imprenditore e dirette alla Manipolazione, Trasformazione, Commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti Prevalentemente dal Proprio lavoro ed infine anche alla Fornitura di beni e Servizi.

 

Agrariet� e Legislazione Speciale. Il Fattore terra

Il Concetto di Agrariet� � stato esteso alle Attivit� Connesse grazie all�intervento delle Leggi Speciali fino a che l�art. 2135 non � stato modificato.

 

Sono state introdotto nuove forme di Agricoltura quali la Funghicoltura, l�Acquacoltura e l�Agriturismo considerate tutte attivit� Agricole a tutti gli effetti anche se definite come Agricoltura senza Terra.

 

Le Leggi Speciali hanno avuta il compito di adattare la normativa del vecchio codice del 1942 alle circostanze mutate nel tempo fino a che non si � avuta una vera e propria riforma agraria.

 

La Tesi del Ciclo Biologico

- Prima delle modifiche apportate all�art. 2135 -

Tale tesi � stata presentata dal Carrozza negli anni 70, e fondamentalmente affermava l�Agrariet� delle Attivit� senza terra poich� comunque legate ad un Ciclo Biologico la cui cura e sviluppo portano alla produzione di Frutti destinati al consumo, trasformazioni o commercializzazione.

 

Elemento cardine di questa tesi era il Rischio Biologico, che l�Imprenditore Agricolo corre poich� gli eventi naturali non sono determinabili o modificabili dall�uomo premessa la suo organizzazione e dunque questo legame c.d. Naturale giustificava l�inclusione di dette attivit� fra quelle Agricole.

 

Secondo altre dottrine il Criterio del Rischio Biologico in quanto Legame Naturale non era sufficiente a giustificare la definizione di Agrariet�, cos� come non era sufficiente per configurare tali attivit� come commerciali


I Decreti Legislativi del 2001 e il Nuovo art. 2135

D.L. 228/2001

Il Legislatore ha riscritto, modificato ed integrato il vecchio art. 2135 secondo 3 cardini:

 

  1. La Conferma che il Fondo non � pi� Necessario affinch� l�Attivit� si configuri come agraria, ritenendo come tali anche le attivit� senza fondo o quelle per cui il fondo � utilizzato come mero spazio su cui allevare qualsiasi tipo di animale.

La Norma Infatti recita che l�utilizzo del fondo � solo eventuale e non necessario.

 

  1. E� stato Sostituito il termine Bestiame con Animali rifacendosi dunque a qualsiasi tipo allevabile anche senza la terra ad esempio in acque dolci o salmastre etc

 

  1. E� stato confermato il concetto di Ciclo Biologico o Parte Necessaria di Esso in quanto elemento discriminante per definire un�Attivit� come Agricola; inoltre per parte di esso si intende anche una sola fase del ciclo che rappresenti per� una trasformazione come pu� essere il passaggio dall�allevamento alla macellazione ma non il semplice ingrassaggio dell�animale in quanto aumento di peso a differenza della fase che si avrebbe se invece passando da un peso all�altro, e secondo le regole della zootecnia, il ciclo biologico passa ad una fase successiva.

 

Coltivazione del Fondo. Tartuficoltura e Vivaistica

Se la coltivazione avviene in serre di qualsiasi tipo anche distaccate dal terreno purch� sussista il Ciclo Biologico o parte di esso, le stesse devono considerarsi agricole, cos� come lo � anche la vivaistica.

 

Riguardo alla Tartuficoltura, questa al pari di tuti i frutti naturali che si ottengono senza l�aiuto dell�uomo e su fondo non coltivato, dovrebbero ritenersi frutti della terra e non dovuti alla produzione agricola, poich� mancherebbe il Concetto di Ciclo biologico al quale l�Imprenditore non ha partecipato. Proprio per tale motivo la Conservazione e Commercializzazione dei tartufi pu� equipararsi alle attivit� Agricole per Connessione.

 

Allevamento degli Animali

Il nuovo art. 2135 come gi� detto definisce come agricolo l�Allevamento non del solo Bestiame ma anche di tutti gli Animali al pari della coltivazione del fondo e della Silvicoltura.

 

In passato invece si riteneva che elemento di collegamento con la definizione di agrariet� fosse il collegamento fra sfruttamento del suolo e allevamento del bestiame, inteso non come mera area di pascolo ma come mezzo da cui trae nutrimento l�animale.

 

Le nuove norme se pur hanno modificato questi concetti ormai obsoleti, sono contraddittorie poich� se grazie alle nuove normative comprese quella comunitaria il principio importante � il rispetto dell�ambiente, come mai vengono concessi gli allevamenti intensivi fonte di inquinamento ?

 


L�Acquacoltura

Sempre grazie al D.L. 15/06/2001 vengono definite e disciplinate Acquicoltura e Itticoltura le cui differenze sono lievissime.

 

L�Acquacoltura � l�insieme delle attivit� volte alla produzione di organismi acquatici.

La precedente norma le attribuiva carattere di agrariet� solo se il reddito derivante non superasse le altre attivit� agricole Principali.

 

Con la riforma del 2001 � stata definita Attivit� Agricola senza terra ricorrendo il solito Ciclo Biologico e viene distinta in Estensiva e Intensiva, rispettivamente se svolta in ampie aree marine dove vi � poco intervento dell�uomo e in acque raccolto dolci o salmastre dove invece avviene il contrario.

 

La Itticoltura

E� imprenditore Ittico chi esercita attivit� volta alla raccolta di organismi acquatici in ambienti marini e non nonch� le attivit� ad essa connesse e tenga una gestione attiva finalizzata all�uso sostenibile degli ecosistemi acquatici.

 

La differenza con l�Acquacoltura � che qui nonc�� allevamento o altra attivit� dell�uomo nel Ciclo biologico, ma ci� che emerge � il ruolo dell�itticoltore �Guardiano� degli Ecosistemi Marini e dinfatti emergono 4 principi chiave.

 

E� l�attenzionee la cura dell�Eco Sistema Acquatico

 

Dalla necessit� di integrare il reddito agricolo viene riconosciuta come agraria questa attivit�.

 

Sono Distretti le aree che in Agricoltura e Pesca dono identificate come Omogenee dal punto di vista Ambientale, Sociale ed Economico

 

Tracciabilit� della Provenienza dei Prodotti MArini

 

La Silvicoltura

La Silvicoltura � ritenuta Attivit� Agricola e consiste in quell�attivit� volta a ritrarre dal bosco legname per un tempo prolungato e dietro apposita autorizzazione.

 

Il Motivo in essere dell�Impresa Forestale � contenuto in quella difesa dell�Ambiente garantita proprio dai �Custodi dei Boschi�.

 

Inoltre chi effettua tale attivit� deve rispettarne la destinazione, nonpu� cio� adibire quello che � bosco ad uso turistico sempre che non espressamente autorizzato dall�ufficio dell�Autorit� Forestale.

 

Un altro elemento a favore di tale attivit�, in quanto definita come Agricola, � la garanzia che offre contro i dissesti ideologici.

 

Sono considerate Agricole anche le altre attivit� connesse come l�Arboricoltura ovvero una coltura intensiva e Accelerata che consente di ottenere in breve tempo Legna destinata lla lavorazione dei Mobili o produzione di biomassa.

 

 


Attivit� Connesse; �Il Codice del 1942� e i Vari Criteri

L�analisi dei requisiti di Accessoriet� delle attivit� nasce dalla necessit� di separare le attivit� tipiche dell�impresa Agricola da Quella Commerciale o meglio separare la disciplina di tali attivit�.

 

L�Agricoltore nell�esercizio delle attivit� tipicamente agricole � portato a svolgere altre che non lo sono, alle quali occorre estendere non gi� il carattere di Agrariet�, proprio solo delle Attivit� Agricole Principali, quanto la Normativa delle Attivit� Agricole, ci� consente all�agricoltore di esercitare attivit� Commerciali senza essere soggetto alle norme per l�impresa Commerciale quali le scritture contabili o il fallimento.

 

Sono il D.L. 228/2001 si intendono Attivit� Connesse tutte quelle esercitate dall�Imprenditore Agricolo e dirette alla Manipolazione, Trasformazione, Conservazione e Valorizzazione dei prodotti ottenuti attraverso l�uso di Strumenti e Lavoro della propria azienda ovvero esercitando le Attivit� Principali Agricole e la Prestazione di Servizi compreso l�Agriturismo.

 

Perch� si configuri tale tipo di Attivit� Connesse debbono ricorrere il requisito Soggettivo ed Oggettivo, il primo si riferisce al Soggetto Imprenditore che esercita (lui direttamente ed unicamente) le Attivit� Principali e Connesse, infatti non ci sono Imprese per Connessione ma Attivit� Connesse.

 

Secondo il Legislatore del 1942 fra Attivit� Agricole e Connesse (non agricole) doveva esistere un rapporto di Accessoriet� nel senso che queste ultime avevano un ruolo Subordinato e Complementare alle prime, in questo modo l�Attivit� connessa integrava il reddito dell�impresa Agricola.

 

In linea col precedente Criterio di Identificazione se ne propongono altri relativi al vecchissimo codice del 1865:

 

          Non Autonomia

L�Attivit� Connessa � Accessoria poich� non Autonoma, cio� al Servizio di quella Agricola, senza essere Attivit� Distinta e con Proprio Fine Economico, infatti se lo fosse verrebbe configurata come commerciale.

 

          Necessit�

L�Attivit� � Necessaria per la vendita e Conservazione dei Prodotti Stessi.

 

          Prevalenza

L�Attivit� Agricola deve prevalere rispetto a quella Connessa

 

          Normalit�

L�Attivit� Agricola che abitualmente svolge l�Imprenditore Agricolo

 

Inizialmente prevalse dopo accesissimi dibattiti l�idea che le Attivit� di trasformazione ed Alienazione dovessero essere disciplinate dal Diritto Commerciale.

Successivamente si pens� di sottrarre alla disciplina commerciale la sola attivit� di Trasformazione, mentre l�Attivit� di Alienazione veniva gi� da allora ritenuta non all�ingrosso ma come ulteriore parte dell�Organizzazione Agricola gi� in essere.

 

Il Criterio della Normalit� riguardava la sola Attivit� di Trasformazione ed Alienazione dei Prodotti Agricoli anche se non ritenuto Criterio Esclusivo, confermando anche gli altri criteri dell�Accessoriet�, Non Autonomia e Prevalenza.

 

Sempre secondo il Codice del 1942 Le Attivit� connesse dovevano rispondere a Criteri di Accessoriet� e Non Autonomia, etc.., ma in particolare in quelle di Trasformazione ed Alienazione dovevano rispondere necessariamente a quello di Normalit�.

 

Riguardo al Criterio di Prevalenza era necessario tener conto dell�Entit� degli Investimenti e risorse impiegate poich� un attivit� connessa pur mantenendo lo stato di subordinazione, o non autonomia etc.. poteva in seguito a grossi investimenti prevalere sull�attivit� principale.

 

Il Legislatore del 2001; No Criterio di Normalit� e Si Criterio di prevalenza

Questo Legislatore abolisce il criterio della normalit� e con esso tutti gli altri, rimane in piedi invece quello della Prevalenza affermando che le attivit� Principali devono semplicemente rimanere prevalenti rispetto alle connesse ovvero rimanere Quantitativamente Superiori a queste ultime;Perch� si ponga il problema della disciplina da adottare � necessario che l�attivit� connessa goda di organizzazione autonoma propria.

Le Attivit� Connesse Atipiche

Queste attivit� possono essere esercitate nel rispetto del semplice requisiti della prevalenza indipendentemente da quello della Normalit� ovvero di ci� che normalmente fanno gli altri Imprenditori Agricoli.

 

Le Attivit� Connesse Tipiche

Consente agli Agricoltori di Alienare i Prodotti e ridurre la loro dipendenza dall�Impresa Commerciale

Attivit� tesa al conferimento di maggiore utilit� al prodotto che ne accresce valore commerciale e domanda sul mercato (Etichettatura o Imballaggio)

 

L�Alienazione ha in realt� funzione commerciale poich� presuppone un�Organizzazione per certi versi Autonoma, ma ci� che la rende connessa � proprio la prevalenza delll�attivit� agricola e non solo l�Imprenditore Agricolo potr� vendere al dettaglio i Prodotti Propri ed Extra Aziendali purch� tipici e in prevalenza prodotti da lui.

 

Il Contoterzismo

Consiste nell�esercitare per conto di terzi prestazioni agricole.

Secondo il codice del 42 mancando il requisito Soggettivo tale tipo di attivit� non era da ricondursi a quella connessa.

 

Con la L.D. del 2001 invece, sono state incluse tra le Attivit� Connesse quelle dirette alla fornitura di Beni e Servizi a favore di terzi purch� venga rispettato il criterio di prevalenza.

 

Il fine � ad esempio meglio ammortizzare i costi per l�acquisto di un bene strumentale quale la Trebbiatrice ed in questo caso ricorrono altri due Fattori:L�utilizzo di risorse normalmente impiegate nell�attivit� agricola esercitata e l�utilizzo di beni strumentali o risorse in esubero.

 

L�Agriturismo

Le Imprese Agricole pi� moderne svolgono attivit� di Agriturismo consistente nell�offrire Ospitalit� in strutture presenti e non sul fondo agricolo dell�imprenditore.

 

La Legge Quadro 730/85 ha riordinato le varie norme emanate negli anni e relative a questa materia.

art.1 L�Agriturismo vale a favorire lo sviluppo e il riequilibrio del territorio, ad agevolare la permanenza degli agricoltori nelle zone rurali attraverso l�integrazione dei redditi aziendali.

 

L�Attivit� Agrituristica ha natura Commerciale e non si inserisce in nessun Ciclo Produttivo ma ne fa parte e si avvale dell�organizzazione aziendale agricola esistente, non viene creata cio� una nuova azienda, potendo integrare i redditi dell�imprenditore.

 

art. 2 Per Attivit� Agrituristiche s�intendono Esclusivamente le attivit� di Ricezione ed Ospitalit� esercitate dall�Imprenditore Agricolo����

 

L�avverbio Esclusivamente si riferisce che l�unico titolato a farlo � l�Imprenditore Agricolo che svolge tale attivit� in forma Prevalente e non il semplice proprietario fondiario che vuole svolgere attivit� di affittacamere.

 

Per Ospitalit� s�intende quella effettuata nei locali o edifici esistenti o se non esistenti in quelli del comune limitrofo purch� non vengano costruiti Nuovi edifici proprio al fine di salvaguardare l�Ambiente e la Natura Architettonica e mantenere tale attivit� Subordinata alla prima

 

Rientrano fre le Attivit� Agrituristiche: Attivit� Ricreative, Culturali, Didattiche, Pesca Sportiva, Somministrazione Cibi e Bevande�..

Attivit� Connesse alla Pesca

Vi sono attivit� connesse alla pesca che rimane quella agricola principale le attivit� Atipiche, e Tipiche, le prime sono tutte quelle che rimanendo secondaria arrecano utilit� alla pesca, le seconde invece sono:

  1. Imbarco di Turisti a Bordo a scopo Turistico-Ricreativo (pesca-turismo)
  2. Attivit� di Ospitalit�, Ristorazione, Ittiturismo
  3. Lavorazione, Conservazione, Trasformazione, valorizzazione e Commercializzazione dei prodotti di Mare prevalentemente propri.

 

Sono assenti il Criterio di Normalit� e Manipolazione

 

Esercizio Attivit� Connesse in Forma Associata

Secondo la Cassazione in questo caso sussistono i criteri Soggettivi e Oggettivi anche se a compiere l�attivit� � un soggetto giuridico con personalit� giuridica diversa da quella dell�agricoltore (La Cooperativa).

 

Secondo la L 228/2001 Si considerano imprenditori agricoli anche le cooperative di imprenditori agricoli e i loro consorzi che utilizzano per lo svolgimenti dell�attivit� agricola prodotti e mezzi prevalentemente dei soci e diretti alla cura e sviluppo del ciclo biologico.

 

Infatti con le cooperative o altre forme di associazione � solo la persona dell�imprenditore che viene sostituita dalla persona giuridica cooperative fatta da imprenditori Agricoli.

 

Attivit� Agricole ed Imposizione Tributaria

Ai sensi del DPR 917/86, Sono considerate Agricole, SOTTO IL PROFILO FISCALE, le attivit� di Coltivazione del Fondi, Silvicoltura e Funghicoltura e l�Allevamento di Animali che siano allevati con Mangimi derivanti almeno per dal proprio fondo.

 

In realt� l�Agricoltore potr� acquistare i mangimi sul mercato anche per la quota relativa alle proprie potenzialit�, ma non potr� Trasformare ed Alienare prodotti non provenienti dal proprio fondo, se non nel limite del 50% degli stessi trattati.

 

Inoltre l�Agricoltura esercitata con metodo industriale, passa dal normale ciclo agrario al reddito d�impresa, se tale metodo viene impiegato su una superficie superiore al 50%.

 

Il Criteri Quantitativi elencati servono a mantenere quel rapporto di equilibrio in agricoltura ed evitare quanto pi� possibile forme agricole intensive che comportano inquinamento.

Superati tali limiti, i redditi derivanti per la parte eccedente verranno tassati come reddito di Impresa e non Reddito Agrario.


6. L�Impresa Agricola

 

art. 2082 c.c. Imprenditore in Generale

E� Imprenditore che esercita Professionalmente un�attivit� economica Organizzata al fine della Produzione o Scambio di Beni e Servizi.

art. 2135 c.c. Imprenditore Agricolo

E� il completamento gi� visto ed estensione specifica della regola generale appena esposta�

E� imprenditore agricolo chi esercita attivit� tesa alla coltivazione del fondo��

 

Secondo Ferri l�impresa Agricola se esercitava attivit� connesse quali quelle di alienazione doveva essere inquadrata fra le imprese commerciali, poich� riteneva la stessa agricola solo se orientata all�autoconsumo.

 

La graduale trasformazione verso l�impresa industriale era necessaria a causa del cambiamento di mercato, ma ci� nonostante l�attuale legislatore, ritenne di applicare alla stessa la disciplina Agraria proprio per agevolarne lo svolgimento delle attivit�.

 

Con il D.L. 228/2001 si � affermato il principio secondo cui occorreva estendere le attivit� agrarie a quelle connesse un tempo non considerate tali dalla vecchia norma.

 

Disciplina Privilegiata dell�Impresa Agricola

All�Impresa Agricola � dedicata una disciplina privilegiata, caratterizzata da un sistema fiscale, creditizio, pensionistico, etc� diversi rispetto l�impresa commerciale.

 

L�Imprenditore Agricolo � soggetto a Doppio Rischio Economico, quello relativo ai rischi di mercato e quello relativo ai rischi (non prevedibili) dovuti alla natura.

La sua situazione � maggiormente vulnerabile ed � per questo motivo che il legislatore conferma il trattamento privilegiato.

 

L�Imprenditore Agricolo non � soggetto a Fallimento e alla tenuta delle Scritture Contabili (solo se in forma associata) ma � tenuto (Tutti) all�iscrizione presso la sezione speciale del registro delle imprese (CCIAA) quale fine di Pubblicit� Notizia e non Dichiarativa (cio� opponibile ai terzi)

 


Requisiti dell�Impresa Agricola

�����������

Questo criterio riguarda la Funzione Economica ovvero Produrre Ricchezza e nuova utilit� perseguendo un fine di Lucro e la destinazione dei prodotti al mercato.

Non � Imprenditore chi produce solo per Autoconsumo, l�attivit� deve avere Sbocco sul Mercato, altrimenti non si qualifica come Imprenditore.

 

L�Attivit� deve essere svolta in modo Continuo e non occasionale.

Compare a tal proposito la Figura dell�Imprenditore Agricolo a Titolo principale previsto dalla CEE/1972.

 

L�Attivit� viene esercitata in forma Organizzata ovvero Destinando i Beni Strumentali aziendali all�attivit� economica stessa, anche se questi non sono di sua propriet�.

Il Fondo rientra fra ai beni pi� importanti o almeno riveste tale fisionomia per le coltivazione su fondo e non per quelle senza terra.

 

(�Segue)

 

<Ferri> l�Impresa Agricola che non abbia il Fondo in quanto bene principale deve configurarsi come Impresa Commerciale;

 

<Capizzano> Afferma che Impresa Agricola e Commerciale possano coesistere e tale tesi viene confermata dal D.L. 228/2001 il quale estende il concetto di Agrariet� agli allevamenti e coltivazioni �Senza Terra�.

 

Secondo altra dottrina, non � necessario che il Fondo sia �Centrale� rispetto agli altri beni impiegati, ma lo stesso � Necessario e non Sufficiente perch� Impresa Agricola ci sia, esistono infatti Limiti alla Circolazione dell�Azienda Agricola secondo cui la stessa non pu� essere trasferita senza il relativo Fondo.

 

Secondo l�Attuale Dottrina, leggi Speciali e Normativa Comunitaria, fra i beni aziendali ricorrono anche quelli Immateriali, che vanno oltre quelli dell�Insegna, Ditta, Marchio e vengono estesi all�Avviamento, alla possibilit� di piantare nuovi Vitigni, all�utilizzo del Marchio DOC o DOP, i quali sono ritenuti non come mera Pertinenza ma come Beni Autonomi.

 

 


7. L�Imprenditore Agricolo

7.1 Imprese Individuali

 

Il Coltivatore Diretto

Il Coltivatore Diretto viene decritto dal vecchio codice e assimilato al piccolo coltivatore spesso accomunato al Piccolo Coltivatore in Affitto.

Dalle pi� recenti norma � emerso che fra Coltivatore Diretto e Piccola Impresa non vi � alcun legame essendo il primo anche un grande coltivatore.

 

In materia sono intervenute diverse leggi speciali (203/82 in tema di Contratti di Affitto e conversione dei Contratti di Associazione) che hanno determinato l0inapplicabilit� del vecchio art 2083 del c.c. per i casi non espressamente previsti dalla legge.

 

Tale legge speciale annovera fra i criteri distintivi del coltivatore diretto quello dell�Abitualit� e quello �del Terzo�, rispettivamente combacianti con il sinonimo di Professionalit� e Misura del Lavoro dei Familiari espresso nel art. 2083.

 

Tale tipo di interpretazione � valida non solo per i casi legati a contratti di affitto ma per tutti quei casi non esplicitamente previsti dalla legge del 42 e individua 4 criteri specifici di determinazione della figura del Coltivatore Diretto:

 

1.      Il Lavoro Direttamente prestato da se o dalla sua Famiglia determinante nella misura di almeno 1/3 del Fabbisogno Lavorativo di Impresa, e qui torniamo sul concetto del �Terzo�.

 

2.      L�Elemento Famiglia non � determinante nella qualificazione di coltivatore diretto poich� il Coltivatore potrebbe utilizzare dei macchinari che sostituiscano il lavoro manuale dei suoi familiari.

 

Elemento indispensabile � quello dell�Abitualit� ovvero non Occasionalit� dell�attivit� prestata; I Costituiscono Reddito Agricolo anche i Prodotti ottenuti e destinati all�autoconsumo;Non esiste una norma di carattere generale che quantifichi il lavoro che il coltivatore diretto deve dedicare alle attivit� agricole.

 

3.      La qualifica di coltivatore diretto, dipende essenzialmente dall�Effettivit� di Esercizio dell�attivit� Agricola diretta, e non � soddisfatta dalla semplice risultanza di un�iscrizione agli albi professionali.

 

Soggetti Equiparati al Coltivatore Diretto:

Cooperative, Associazioni, Diplomati e Laureati

 

In tema di Rapporti di Locazione del Fondo interviene la 203/82 equiparando la figura di coltivatore diretto alle Cooperative ed Associazioni fornite di propria personalit� giuridica, quando tutti i soci siano coltivatori diretti e prestino all�interno della propria impresa prestazione lavorativa per almeno 1/3.

 

Riguardo ai Diplomati e Laureati, in materie Agrarie, la loro equiparazione trova riscontro nella pari portata di conoscenza e non necessariamente nella prestazione manuale di lavoro.

Quest�ultima equiparazione � giustificata dalla nuova natura delle attivit� agricole ed opera solo ed Esclusivamente in tema di Rapporti di Affitto.

 

Il Fine dell�equiparazione � dare la possibilit� a questi soggetti di beneficiare della disciplina privilegiata riservata all�impresa agricola.

 

 

 

L�Imprenditore Agricolo a Titolo Principale

Tale figura � stata introdotta dalla Direttiva Comunitaria 159/72 al fine di Promuovere l�Ammodernamento ed il Potenziamento delle Strutture Agricole.

 

E� Imprenditore Agricolo a Titolo Principale chi sia dotato di sufficiente Capacit� Organizzativa in grado di Elaborare Piani di Sviluppo tali da raggiungere per ogni 1 o 2 Unit� lavorative (ULU) un Reddito Comparabile a quello prodotto da un lavoratore Non Agricolo nella stessa zona.

 

Questa capacit� deve essere dimostrata con un Piano di Sviluppo e la tenuta di Scritture Contabili.

 

I Criteri di Qualificazione per le Persone Fisiche:

 

         Il Reddito Prodotto deve essere >= al 50% del complessivo aziendale.

         Il Lavoro Prodotto deve essere <= al 50% del complessivo aziendale.

 

Dalla Direttiva Comunitaria con L. 153/75 il nostro Legislatore ha semplificato la definizione di Imprenditore Agricolo a Titolo Principale affermando che lo � chi dedica all�Attivit� Agricola almeno i 2/3 del proprio tempo lavoro e che i Ricavi Derivanti siano pari ad almeno 2/3 del reddito complessivo.

 

Secondo la L. 203/82 l�Imprenditore Agricolo a Titolo Principale (IATP) a differenza del Coltivatore Diretto:

         Non � Tenuto all�Attivit� Manuale di Coltivatore

         Non ha rilevanza il lavoro dei Familiari

         Non ci sono Limiti di Espansione

 

Non � escluso che uno stesso soggetto sommi entrambe le Qualifiche

 

I Criteri di Qualificazione per le Persone Giuridiche:

 

Secondo la 203/82 Le Societ� sono considerate IATP solo se lo prevede lo Statuto,svolgano Esclusivamente attivit� agricola ed il 50% dei Soci sia IATP e sono:

 

Societ� di Persone

Societ� Cooperative � Almeno il 50% dei beni conferiti dee provenire da Soci IATP

Societ� di Capitali � Se un socio perde la qualifica di IATP deve comunicarlo entro 15 gg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


7.2 Imprese Associate

 

In un�impresa Familiare ove i familiari vengano considerati Contitolari della stessa si parler� di Gruppo in senso Associativo (Giuridico) mentre se Coadiuvano l�imprenditore si parler� di gruppo in senso Sociologico (Impresa Familiare), ma l�interpretazione di maggioranza � nel primo senso.

 

L�Associazionismo in agricoltura � ben visto dalla normativa Nazionale e Comunitaria proprio per garantire il rilancio dell�agricoltura stessa attraverso forme di incentivo Finanziario e Fiscale. Le forme meglio tutelate sono quelle rivolte alle cooperative in particolar modo a quelle di giovani imprenditori.

 

Con la legge 153/75 viene definita l�Impresa Familiare nei limiti del 3� grado di parentela e 2� di Affinit� oltre il Coniuge; a questi si aggiungono anche individui Esterni che Coadiuvano l�Impresa nelle attivit� prestate per almeno 3 anni.

 

Tuttavia Non esiste un modello Unico di Impresa Familiare

 

La Comunione Tacita Familiare (Norme Consuetudinarie)

La Comunione tacita Familiare nasceva non con il Matrimonio ma con l�adesione formale dei soggetti coadiutori dell�attivit� di Impresa.

 

Il Patrimonio Familiare si distingue in Patrimonio Vecchio (Beni Conferiti), Nuovo (Utili Conseguiti e Beni Acquistati Durante) e Frutti di Annata (Raccolto da Consumare).

 

Inizialmente la gestione era verticistica (Imprenditore Principale) ma successivamente si � parlato di Collaborazione e di Comunicazioni ai collaboratori ad opera dell�imprenditore stesso.

 

L�istituto Consuetudinario si � rivelato ad oggi contrario ai principi indicati nella costituzione e per questo motivo si � pensato ad un Assorbimento nell�Impresa Familiare della Comunione Tacita Familiare.

 

L�Impresa Familiare

L�Impresa familiare pu� avere natura Agricola ma anche Commerciale.

 

Con la nuova normativa l�Impresa Familiare prende il posto della Comunione Tacita Familiare, e l�istituto viene regolato da principi quali Democrazia e Partecipazione.

 

Il Legislatore tende a tutelare soprattutto il Lavoro dei Familiari visto senza Presunzione di Gratuit� ma retribuibile in base al lavoro apportato e generatore di interessi e diritti nonch� di doveri.


Vi sono 2 tesi volte ad individuare la Natura dell�Impresa Familiare:

I Lavoratori Familiari hanno un rapporto esclusivamente Interno con l�Imprenditore visto come unico Titolare e Responsabile all�esterno.

 

Le decisioni vengono prese a maggioranza ma solo sulla gestione Straordinaria, poich� quella ordinaria spetta all�Imprenditore Titolare unico.

 

Questa tesi viene accettata anche dalla disciplina Fiscale (forse perch� � pi� comodo).

 

Non vi � Relazione di Dipendenza ma carattere Associativo ed i Familiari sono ritenuti Contitolari (Coimprenditori) dell�impresa Familiare.

 

I Lavoratori hanno un Diritto Reale sugli Utili, Beni ed Incrementi Aziendali

 

Questa tesi � conforma al dettato costituzionale in tema di Unit� e Solidariet�, ed anche

nella L. 203/82, secondo cui i lavoratori che apportano il loro contributo lavorativo acquistano la qualit� di Coimprenditori.

 

I Principi fissati dall�art. 230 bis c.c.

1.      Ogni membro che presti attivit� lavorativa continuata ha diritto al mantenimento, Utili, TFR �

2.      La Retribuzione deve essere proporzionata al lavoro svolto.

3.      Le Decisioni, TUTTE, vengono prese a maggioranza

 

Riguardo alle Responsabilit� la norma tace e delega le regioni caso per caso.

 

L�Impresa Familiare Coltivatrice

Introdotta dall�art. 48 L. 203/98 in tema di Rapporto di Affitto Agrario

 

La norma afferma che lo stesso continua con anche uno solo dei familiari purch� apporti il suo lavoro all�impresa nella misura del 1/3 di cui si � gi� parlato, o se non vi sono familiari anche al collaboratore che presti attivit� da almeno 3 anni.

 

Delle Obbligazioni e della Responsabilit� rispondono Personalmente e Solidalmente tutti i familiari anche se solo alcuni di loro hanno agito in nome e per conto dell�Impresa.

 

Questa Norma si applicher� SOLO alle Imprese Familiari Coltivatrici Dirette (deve ricorrere la coltivazione del fondo) che si trovino in Rapporto di Affitto con il concedente.

 

In tema di Societ� l�art. 2150 stabilisce delle obbligazioni aziendali i familiari rispondono con i Beni Comuni, con il Patrimonio Nuovo.

 

Il titolare del Rapporto Agrario di Affitto � tutta la Famiglia nella persona dei singoli elementi, ai quali � data la possibilit� di agire anche disgiuntamente.

 


La Societ� (Agricola) Semplice e Commerciale

La Societ� Agricola pu� assumere entrambe le forme di Societ� Semplice e Commerciale.

Quella che meglio sia adatta per� � forse la Societ� Semplice pi� vicina a quel concetto di Impresa Familiare Collettiva dove i componenti sono Coimprenditori.

 

Inoltre la societ� Agricola per quanto grande tende ad avvicinarsi ad un�unit� Dimensionale Medio-Piccola che mal si adatta alla forma di Societ� di Capitali ad esempio.

Proprio la societ� di Capitali avrebbe per� quella possibilit� in pi� di reperire finanziamenti da privati.

 

Tuttavia ci� che configura come Semplice o Commerciale una Societ� Agricola, oltre all�Atto Costitutivo e alla forma di Conferimento, � il tipo di Attivit� ovvero si pu� avere una Societ� Commerciale che ha per oggetto un�Attivit� Agricola e dunque si sottrae alle procedure fallimentari ma � tuttavia tenuta all�iscrizione nel registro delle imprese e alla tenuta delle scritture contabili.

 

La Societ� Agricola de Iure Condendo (Secondo le Condizioni della Legge)

 

Fino ad ora la forma societaria che meglio si � adattata all�attivit� Agricola � stata la Cooperativa, tale soluzione per� ha dei limiti e cio� non ammette Conferimenti di Beni in Propriet� da parte dei Soci Proprietari che non siano partecipi all�attivit� d�Impresa.

 

Si viene a creare cos� una situazione di contrapposizione fra Lavoratori Non proprietari e Proprietari Non Lavoratori.

 

Nuovi Obiettivi dell�Azione Legislativa:

 

 

La dottrina si divide se adottare forme nuove di societ� o Adattare alcune gi� esistenti ottenendo cos� un duplice Obiettivo:

 

Un esempio � il Belgio dove Il Socio Accomandatario Conferisce la Propria Opera (50% del proprio tempo-lavoro) e Partecipa anche alla Gestione della Societ�, mentre l�Accomandante effettua un semplice Investimento Senza Possibilit� di Gestione.

 

Il Progetto Lobianco

Secondo questo Senatore la forma di Societ� ideale per quella Agricola era quella di societ� semplice a cui fosse data la possibilit� di aprire il proprio ambito all�esterno nel limite di 1/3 dei soci. Il lavoro prestato dai soci doveva essere remunerato nella misura non inferiore al 70% del reddito di un altro impiegato nel settore agricolo.

 

Le Cooperative Agricole

La Costituzione promuove le forme di associazione a scopo Mutualistico cio� per il proprio sostentamento ed senza fini di lucro, ma solo al fine di cooperare per avere costi pi� bassi e maggior accesso a finanziamenti nonch� a sgravi fiscali.

 

Tale forma di associazione infatti facilita l�Ammodernamento e il Potenziamento delle strutture Agricole che magari da sole non avrebbero potuto realizzare.


 

Lo Scopo Mutualistico

 

La Struttura delle Cooperative � quella delle Societ� di Capitali;caratteri principali:

  1. Lo Scopo Mutualistico e non di Lucro perseguito dai Soci
  2. Variabilit� del Capitale e dei Soci (Principio della �Porta Aperta�)
  3. Principio 1 Testa = 1 Voto
  4. Obbligo di Determinare nello Statuto la Percentuale di Utili Ripartibili e Reimpiegabili
  5. Gli Amministratori devono essere Soci
  6. Il Limite Max di ogni soci a partecipare al Capitale Sociale (60 K� � 120 K�)

 

Classificazione

Una Societ� Cooperativa che svolga attivit� agricola principale e attivit� connesse detta Impresa Agricola.

 

Cooperative di Conduzione

I Beni sono acquistati da terzi o conferiti da soci cos� come possono essere conferiti il lavoro e i beni o solo il lavoro e tutti i soci devono essere Coltivatori che non hanno alcun potere di gestione il quale spetta agli organi delegati.

 

Cooperative come Imprese di Utenza

Sono cooperative in cui i soci possono usufruire di beni strumentali ai quali non potrebbero accedere singolarmente ma solo grazie all�apporto congiunto di tutti i soci.

 

Vi potranno essere lavoratori Soci e non Soci ma i primi oltre ad essere remunerati secondo CCNL potranno partecipare agli utili.

 

La Funzione principale � effettuare un�Integrazione di tipo Verticale risparmiando cio� sui costi evitando l�intromissione di intermediari.


8 Formazione dell�Impresa Agricola

 

L�Acquisizione del Fondo Rustico pu� avvenire attraverso la Concessione del Bene in Uso o attraverso l�Acquisto Inter Vivos e Mortis Causa.

L�Acquisto del Fondo Rustico dato in Concessione � rilevante ai fini agrari in quanto permette la Costituzione di Impresa Agricola.

 

Vi sono poi altre forme di acquisto di fondi rustici che hanno carattere di Specialit� come La Prelazione Agraria, la Successione Agraria e l�Usucapione Agraria il cui Fine � favorire la Formazione e lo Sviluppo dell�Impresa Coltivatrice.

 

La Prelazione Agraria

La prelazione Agraria consiste nell�attribuzione di un diritto ad essere preferito ad un terzo a parit� di condizioni, e possono essere di origine Patrizia o Legali.

 

La Prelazione Agraria � un tipo di prelazione Impropria, ovvero che tutela non gi� il Bene ma l�Intera Impresa dunque ci� che rileva � il Carattere Sociale di tale diritto.

 

Alla Prelazione Impropria il legislatore, infatti, attribuisce Condizioni pi� Vantaggiose nel senso che al prelazionario vengono riconosciute condizioni pi� vantaggiose (rispetto al terzo e a differenza della propria) come pagare il prezzo entro 3 mesi o ritardarlo fino ad un anno in attesa che venga concesso il Mutuo Agrario.

 

A Garanzia di tale diritto lo strumento messo a disposizione � il Riscatto, ovvero possibilit� di riacquistare il bene dal primo e successivi acquirenti al primo prezzo fissato:

 

Se nella Prelazione vi era l�intenzione di rivendere l�impresa al fine di lucrarci nel breve periodo e frodare l�alienante il trasferimento � Nullo.

 

  1. Prelazione dell�Affittuario

Sono Legittimati Attivi il Coltivatore Diretto e l�Imprenditore IATP (e rel. Cooperative)

 

Perch� sia valido l�atto occorre che il trasferimento sia Inter Vivos, Volontario e con Prezzo Fungibile.

 

Casi Dubbi: Nuda Propriet� con Riserva di Usufrutto e Conferimento di Fondo Rustico in Societ� che la Cassazione ha ritenuto rispettivamente possibile e non.

 

L�Oggetto della Prelazione � il Fondo che mantenga per� la sua Destinazione Agricola che � prerogativa dell�Impresa Agricola (Interesse da tutelare).

 

L�Alienante deve comunicare (Denuntiatio) all�Affittuario la proposta di vendita, fatta al terzo comprensiva di tutti i caratteri identificativi, alla quale il Coltivatore Prelazionario deve rispondere entro 30 gg dai quali decorre l�Atto Negoziale produttivo di effetti reali solo dopo il Termine di Pagamento che non deve superare i 3 mesi.

 

Il Diritto di Riscatto (Retratto) � un diritto Potestativo Reale, valido nei confronti del primo acquirente e dei successivi, il cui obiettivo � quello di garantire al prelazionario gli stessi vantaggi in caso fosse stato rispettato tale diritto.

 

Chi esercita il diritto � detto Retraente(, ed � colui che deve pagare il prezzo al Cedente il quale dovr� poi corrispondere lo stesso al primo acquirente.

L�Azione di Riscatto si prescrive entro 1 anno dal trasferimento all�acquirente non Prelazionario.

  1. Prelazione del Coltivatore Diretto Confinante

La Prelazione del Confinante � subordinata a quella dell�Affittuario.

Presuppone requisiti Soggettivi (Coltivatore Diretto o IATP) e Oggettivi (il Fondo deve essere Confinante in senso Fisico.

 

Pu� nascere un problema su chi preferire in caso vi siano pi� confinanti, ebbene vengono utilizzati semplicemente criteri quali la Facolt� del cedente di scegliere di Notificare la proposta a uno dei due confinanti o concedere la preferenza a chi dei due ha risposto prima alla Notificatio.

 

Si � semplificato assegnando al Giudice il compito di scegliere a chi dei due contendenti assegnare la prelazione che operer� secondo la Maggiore Attitudine di un coltivatore o l�altro di realizzare migliori condizioni aziendali di espansione ovvero a chi ha maggiori possibilit� di migliorare la propria azienda.

 

Successivamente la 228/2001 ha definito dei criteri che riguardano l�Et� dell�Imprenditore (18-40 anni), il Numero di Impiegati e la loro Professionalit�.

 

Nel caso di Impresa Familiare secondo la cassazione viene identificato l�Imprenditore (secondo teoria Individualista) nella persona del prelazionario.

 

  1. Prelazione dei Partecipi dell�Impresa Familiare

In Caso di Successione Mortis Causa o Trasferimento Intervivos godono del Diritto di Prelazione i partecipanti all�Impresa Familiare.

 

Inter Vivos � l�Imprenditore deve preferire i Familiari ai Terzi Acquirenti

Mortis Causa � il problema nasce per il rapporti che esiste fra Coeredi Non Lavoratori e Lavoratori Non Coeredi.

 

Secondo una prima dottrina (individualista) la prelazione spetta a coloro che sono coeredi, secondo un�altra (collettivista) la prelazione spetta a tutti i componenti dell�Impresa Familiare in quanto non Coeredi ma Partecipanti alla Gestione dell�Impresa familiare Agricola.

 

Il Diritto di Prelazione viene alla fine concesso a chi da maggiori garanzia e di continuit� di impresa e miglioramento cos� che il Partecipante Non Coerede viene preferito al Coerede Non Partecipante nell�esercizio del Diritto di prelazione.

 

  1. La Posizione del Terzo Acuirente

La legge pone a carico del Cedente l�Obbligo di Comunicazione al prelazionario e in capo al Terzo acquirente il Dovere di Astensione dall�acquisto.

 

Il terzo acquirente potrebbe acquistare in buona fede, ma la legge non concede alcun peso a ci� considerando che nel terzo acquirente ci sia un Onere di Informazione.

 

Se il terzo acquirente abbia costituito atti o diritti in godimenti di altri il titolare della prelazione ne rimane estraneo, infatti continua colcedente il rapporto di quest�ultimo.

 

Il terzo ha diritto al Rimborso delle Riparazioni Straordinarie anche se in mala fede, mentre ha diritto alla Ritenzione solo se in buona fede; Inoltre ha diritto alle spese sostenute per migliorie ed addizioni.

 

Il terzo deve corrispondere al prelazionario le spese per danni causati alle strutture o al fondo non in essere al momento dell�acquisto (demolizioni di edifici).

 


La Successione Agraria

La Successione, nel nostro ordinamento, no garantisce se non in minima parte e dopo la riforma del �62-�67, la Conservazione dell�integrit� Aziendale.

 

In Caso di successione mortis causa, sia quando l�Assegnatario del Fondo (es. affitto) non fosse divenuto proprietario che nel caso in cui lo fosse, opera il principio dell�assegnazione al coerede che ha maggiori attitudini a conservare l�impresa agricola e assicurarne l�attivit� di sviluppo e potenziamento, questo semprech� il testatore (deceduto) non abbia precipuamente indicato un erede.

 

Con la morte dell�imprenditore Agricolo si instaura una Comunione Comune fra gli eredi ed intervengono 2 istituti, quello della Prelazione che opera sui beni di Propriet� del Deceduto e l�Affitto Forzoso art. 49 D.L. 203/82, che riguarda invece i beni in Godimento alla Morte dell�imprenditore

 

La legge Francese � intervenuta affermando che dopo la morte dell�Imprenditore vi possono essere coeredi coltivatori e non; in questo caso i coeredi coltivatori possono esercitare il Diritto Potestativo dell�Affitto Forzoso continuando l�attivit� agricola sul fondo e beni annessi.

 

Nella Legge italiana (art. 49 L. 203/82) con l�Affitto Forzoso alla morte i coeredi diventano Direttamente affittuari senza bisogno di esercitare il diritto, lo stesso infatti opera automaticamente, la disparit� di trattamento � giustificata non dal carattere soggettivo dei coeredi coltivatori e non, ma dall�interesse alla conservazione e alla continuazione dell�Impresa Integra.

 

Secondo la nuova legge 228/2001, gli Eredi Affittuari hanno diritto alla fine del rapporto di affitto all�acquisto della propriet� dell�Intera Impresa Agricola, ed entro 6 mesi dopo la scadenza devono comunicare ai coeredi non affittuari la dichiarazione di acquisto e versare il corrispettivo entro 3 mesi dall�avvenuta comunicazione.

 

Ma chi decide la scadenza del rapporto di Affitto Forzoso ? Nel libro parla di 15 anni dopo la successione (tipo Usucapione).. Mah ?????�������������

 

L�Usucapione Agraria

 

L�Usucapione � il modo di Acquisto della propriet� della piccola Impresa Rurale ed avviene se il Possesso � Continuato per 15 anni.

 

Invece Colui che acquista in Buona Fede da chi proprietario non �, pu� esercitare l�Usucapione entro 5 anni dalla trascrizione del primo atto di acquisto.

 

Entrambe le forme devono essere esercitate tramite ricorso al Giudice che agisce tramite Decreto o con Sentenza (in seguito all�obbligatoria Affissione e Notificazione a coloro che possono essere interessati a contrastarla).

 

Il Contratto di Enfiteusi (Affrancazione)

Con il Contratto di Enfiteusi il Proprietario Cede ad altri un Immobile dietro Pagamento di un Canone (rinnovabile ogni 10 anni) e a condizione che vengano apportati Miglioramenti.

 

Non comporta passaggio di Azienda Agricola ma solo dell�Immobile dunque NON � da ritenersi fra i Contratti Agrari in Senso Stretto.

 

All�Enfiteuta era concesso alla scadenza del Contratto (20 anni), e se i Miglioramenti fossero stati realmente introdotti, o di Acquistare la Propriet� per Affrancazione o di chiedere al Proprietario il Rimborso dei miglioramenti introdotti.

Al proprietario � riconosciuto il diritto alla Devoluzione per inadempimento grave del pagamento del canone per oltre 2 anni o per non aver apportato miglioramenti.

 

Intervento Pubblico nella Formazione dell�Impresa Agricola

 

La Riforma Fondiaria

L�Obiettivo della Riforma Fondiari a Intervenuta nel 1950 con le leggi �Sila� e �Stralcio�, il legislatore ha cercato di dare attuazione all�art. 44 della Costituzione, istituendo gli Organi di Riforma i quali hanno provveduto all�esproprio del Latifondo non coltivato (o non sufficientemente) per l�Assegnazione ai Coltivatori Diretti, in modo da ottimizzare le risorse abolire il Latifondo e stimolare la nascita di Imprese Agricole nonch� raggiungere gli obiettivi di Rinascita Economica del Paese.

 

A tale Esproprio corrispondeva un indennizzo, (titoli del Debito Pubblico al 5% 25 anni) che la P.A. riconosceva ai proprietari, mentre coloro che usufruivano del fondo dovevano pagare un canone di 30 anni a seguito di cui sarebbero divenuti proprietari (Vendita con Riservato Dominio).

 

L�Indennizzo era solo a titolo simbolico poich� la legge riconosceva in questa procedura l�interesse nazionale alla formazione delle Imprese e alla produttivit� delle Risorse.

 

Il Legislatore oltre ad assegnare il terreno ha Sostenuto il coltivatore fornendo anche le i mezzi e le scorte sufficiente ad avviare l�attivit�, sottoforma di Finanziamenti Agevolati, che pongono il coltivatore di fronte all�obbligo di Migliorare lo Sfruttamento delle Terre e il Conseguente Aumento di Produzione.

 

L�Assegnazione produce gli stessi effetti della Vendita a Rate con Riserva di Domino.

 

La legge nello stesso tempo ha imposto a questi Fondi un Limite alla Circolazione e alla Divisione dei Fondi Rustici acquistati mediante Agevolazioni dello Stato.

L. 590/65 � Perdita dei Benefici di tali agevolazioni in caso di Alienazione del fondo nei 10 anni successivi; L.817/91 - Limiti alla Divisibilit� Fondi per i 30 anni successivi.

 

Le due leggi sono state modificate dalla 228/2001 che ha ridotto del 50% i due limiti estendendo la sua retroattivit� ai precedenti 5 anni.

 

Secondo la 440/71 se un Proprietario Non coltiva affatto o non Sufficientemente il proprio Fondo questi pu� essere espropriato dalla P.A. ed Assegnato (Concesso - No Successione) a chi ne abbia fatta richiesta ai Fini del Migliore Sfruttamento ed Aumento di Produzione. L�Atto viene regolato dalle Regioni.

 

Fra Concessionario e Proprietario vi � un Rapporto di Affitto Forzoso, e dipende dal rapporto fra P.A. e Concessionario nel senso che se questi non adempia ai suoi Obblighi, la P.A. pu� revocargli la Concessione e dunque decade anche il rapporto fra i primi due.

 

Consiste nella necessit� di Bonificare una determinata area individuata da un apposito piano di Bonifica per la quale viene creato apposito Consorzio.

 

L�onere Finanziario grava principalmente sulla Regione, ma in parte anche sui proprietari che vedono aumentare il valore del proprio fondo; La P.A. pu� espropriare a questi ultimi il fondo per mancato pagamento del loro contributo o pu� il Consorzio subentrare al titolare del fondo.

 

 


9 I Contratti Agrari

I Contratti Agrari trovano la loro Effettivit� ovvero la produzione di effetti nel momento della Costituzione dell�Impresa senza della quale gli stessi andrebbero incontro a risoluzione.

I Contratti Agrari si distinguono in quelli nati PER l�Impresa (ovvero per la sua costituzione) e quelli DELL�impresa (ovvero al servizio della stessa gi� costituita) e rispettivamente L�Affitto di Fondo Rustico e I Contratti AgroIndustriali.

9.1 L�Affitto di Fondo Rustico

Il Contratto di Affitto di Fondo Rustico � diverso dal Contratto di Locazione generico, infatti nel primo ci� che di da in uso � un Bene Produttivo.

 

Nell�Affitto di Fondo Rustico il Concedente ha il diritto di Accertare se il Concessionario esercita l�Impresa nel modo corretto mentre nell�Affitto classico ci� non � possibile.

L�Interessa alla costituzione di impresa � il reale scopo di detto contratto ed � confermato da elementi apportati dalle Leggi Speciali quali la durata in 15 annate agrarie, il concetto di equo canone, gli obblighi migliorativi.

 

Il Concedente pu� chiedere infatti la Risoluzione del contratto per grave Inadempimento rappresentato dalla Diversa Destinazione Economica del Fondo e dalla Negazione del Concessionario nell�Accertamento della Conduzione che al primo spetta di diritto.

 

Gli Interessi coinvolti devono essere:

 


Dal 1962 al 1982 � intervenuta la Riforma Agraria a riformulare parte di questa disciplina dei Contratti Agrari culminando nella L. 203/82 alla base della quale risono 3 principi:

 

1.     Conversione

Con la Conversione i contratti Associativi come la Mezzadria, Colonia Parziaria e Soccida venivano convertiti in Affitto di Fondo Rustico.

 

1964 � Divieto Nuovi Contratti Associativi; il Mezzadro diventa Coimprenditore.

1971 � I Contratti stipulati dopo il 1964 sono ritenuti nulli

1982 � Conversione in Affitto di Fondo Rustico dei contratti in essere

 

Entro 4 anni dal 1982 i contratti in essere devono essere convertiti, con richiesta (6 mesi prima della fine annata agraria) da parte del concedente o concessionario, nel primo caso occorre che l�affittuario acconsenta, mentre nel secondo si tratta di diritto Potestativo.

 

Il fine della conversione sta nell�anacronismo delle norme che autorizzavano i contratti associativi resi ormai troppo onerosi per gli agricoltori diretti affittuari.

 

Requisiti per la Conversione:

         ULU � Almeno 1 persone della famiglia impiegata come coltivatore diretto

         TEMPO � Tale persona doveva dedicare 2/3 del proprio tempo-lavoro.

         IDONEITA� - Il Fondo deve essere idoneo a costituire un�Impresa Efficiente.

 

L�idoneit� corrispondeva alla capacit� del fondo di produrre annualmente una ricchezza pari al reddito annuale di un coltivatore impiegato nella stessa zona.

 

 

Le particolari condizioni di favore per l�affittuario e di sfavore del concedente nonch� le misure coatte imposte a quest�ultimo, hanno sollevato problemi di Incostituzionalit�.

 

La Corte si � espressa affermando che solo nel caso in cui il concedente si un IATP la conversione coatta � incostituzionale poich� questi a differenza dei restanti casi Conferisce Adeguato Apporto all�impresa del concessionario, non rimane cio� immobile ad in attesa del canone;

Vengono cio� ristabiliti gli equilibri poich� non sussiste pi� quella condizione di abbandono del fondo da parte del concedente.

 

Per Adeguato Apporto si intende che Il Concedente deve collaborare come se fosse socio del concessionario, deve cio� Osservare le norme della Buona Tecnica Agraria.


 

2.     Riconduzione

La Riconduzione, a differenza della Conversione, opera per tutti i contratti Associativi che siano stati Stipulati Dopo la legge di conversione nel 1964 ed operano Automaticamente (mentre la conversione richiede criteri soggettivi ed oggettivi non che la volont� scritta delle parti).

 

Riconduzione vuol dire che si riconduce alla disciplina della Conversione, infatti gli effetti sono uguali ci� che cambia p ill meccanismo di funzionamento.

 

La Riconduzione opera in Deroga alla Nullit� prevista per i contratti stipulati dopo il 1964, in quanto avrebbe costituito maggior danno per i concessionari.

 

Gli unici Problemi di Applicazione di tale istituto, sono riconducibili a:

 

         Conferimento di Fondo Rustico nelle societ�

NO � Il contratto � riconducibile poich� ricorre la Comunione di Scopo derivante dal fatto che il conferente oltre al fondo rustico apporta il proprio lavoro manuale (Cooperative)

 

         Contratto di Comodato

NO � poich� non si configura un semplice Affitto Generico con DURATA MINIMA, infatti al concessionario � riconosciuta l�Autonomia Imprenditoriale e quindi il diritto a scegliere una durata minore.

 

         Affitto di Azienda Agricola

NO - Se l�Affitto di Azienda riguarda l�Affitto di Fondo Rustico (e dunque non azienda commerciale) la disciplina da adottare sar� quella della riconducibilit�.

 

3.     Patti in Deroga

Elemento Cardine della L. 203/82 � Importanza del relativo art. 45

 

I Patti in Deroga consentono alle Parti di Derogare alla disciplina se assistiti da apposite Organizzazione Professionali.

 

art. 45 � Sono validi tra le parti, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia di Contratti Agrari, gli accordi anche non aventi natura transattivi purch� stipulati con l�assistenza delle Organizzazioni Professionali Agricole.

 

Il Fine di questa deroga � semplicemente quello di Concedere alle parti di stabilire Condizioni di Contratto diverse da quelle previste, questo assicurerebbe quell�Elasticit� di disciplinare particolari condizioni di mercato; La minore tutela dell�affittuario renderebbe meno onerosa quella del concedente a vantaggio di entrambi in alternativa potrebbe verificarsi un blocco degli affitti.

 

Questo potere di deroga raggiunge un compromesso e rende i rapporti ancora pi� equilibrati, mantenendo per� i principi costituzionali saldi, garantisce cio� maggiore vantaggio alle parti ma anche al sistema economico agricolo, di interesse nazionale.

 


La Durata del Contratto di Affitto Agrario

Il Legislatore configura una durata minima senza della quale non sarebbe possibile Completare il ciclo Produttivo o meglio lo Scopo dell�Affittuario consistente nel Progettare, Realizzare e Migliorare.

 

Contratti Nuovi

Dopo la 203/82 la durata minima � stata fissata nell�ordine dei 15 anni, ridotta a 6 per l�affitto di Particelle cio� fondi non sufficientemente grandi per assicurare la produttivit� media annuale pari al reddito �.

 

Contratti in Essere nel 1982

Il Legislatore ne ha prorogato la scadenza di altri 14 anni dall�entrata in vigore della 203/82

Grazie ai patti in Deroga tale durata pu� essere stabilita fra i 7 e i 12 anni o nella durata Ottimale di 9 anni.

 

Il Fine - Garantire la Stabilit� di Impresa e una Nuova Programmazione dell�Attivit� Economica.

 

La Prelazione sulla Concessione in Affitto del Fondo Rustico

Il Conduttore ha diritto di prelazione nei confronti del locatore.

 

  1. Il Locatore 90 gg prima della scadenza deve notificare al conduttore la proposta di locazione fatta a terzi
  2. L�obbligo non ricorre se il contratto si � risolto per inadempienza del conduttore o se questi ha gi� comunicato di non voler continuare tale rapporto.
  3. Il Diritto di prelazione � valido se il conduttore entro 45 gg dalla Notificatio comunica l�Accettazione
  4. Entro 1 anno dalla concessione a terzi il conduttore pu� vantare il diritto di prelazione nei confronti del locatore se questi abbia concesso in locazione entro 6 mesi dalla scadenza del loro rapporto e non ne abbia notificato al conduttore.

Equo Canone

 

1942 � Il Canone poteva essere contrattato dalle parti e essere corrisposto in denaro o in prodotti o denaro corrispondente ad una parte dei prodotti

 

1962 � Il Canone deve essere corrisposto in denaro

L�Ammontare del canone � passato attraverso le seguenti vicende:

 

A) Perequazione del Canone

1947 - La definizione del canone era affidata alle parti, ma nel caso fosse stata eccessivamente sperequata, una delle due avrebbe potuto far ricorso al giudice entro il primo anno per chiederne la Perequazione

 

B) Criterio della Forcella

1962 � Il Canone veniva elaborato da un�apposita Commissione provinciale che doveva tener conto di elementi quali la produttivit�, redditivit� ed onerosit� del Fondo e definire cos� una tabella dei canoni equi detta a �Forcella� poich� caratterizzata da un canone Minimo e Massimo.

 

Il fine era assicurare un equa remunerazione per l�affittuario e della sua famiglia nonch� una buona conduzione dei fondi ( principi dell�art. 36 Cost.)

 

C) Criterio del Reddito Catastale

1973 - Il Canone viene definito in base al Reddito Domincale derivante dal Catasto, rivalutato dalla Commissione Provinciale con apposito coefficiente di Moltiplicazione (Min 50 e Max 150 volte).

 

Le critiche a tale sistema erano mosse dal fatto che il catasto si basasse su criteri che non analizzavano le altre dotazioni ed investimenti apportati al fondo

La Nuova L.203/82 stabiliva che per Le particolari Dotazioni (Mulino) e gli Investimenti (Impianto di Irrigazione) che conferissero valore al fondo, i coefficienti potessero essere incrementati di 30 punti, ulteriormente implementabili di altri 30 punti dalle Regioni.

 

Alla fine si � stabilito che alle varie tipologie di determinazione del reddito Dominicale si potesse Derogare con gli appositi Patti in Deroga.

 

Miglioramenti, Addizioni e Trasformazioni

E� consentito apportare Miglioramenti (Bonifica), Addizioni (Impianto di Irrigazione), e le Trasformazioni idonee a modificare l�Indirizzo Colturale del Fondo, nel limite della conservazione della Destinazione del Fondo.

 

E� previsto dal legislatore un Indennizzo o un Aumento del Canone nel caso abbia provveduto, rispettivamente l�Affittuario o il Concedente, nella realizzazione dell�opera, soprattutto per l�Affittuario questo ne ha diritto anche se non autorizzato dal concedente se a decretarlo � il Giudice.

 

Mutazione della Destinazione Economica del Fondo

Al Concedente � concesso di apportare al Fondo le eventuali modifiche al fine del razionale sfruttamento del suolo nonch� la possibilit� di partecipazione di organismi collettivi col fine di condurre, migliorare e trasformare il terreno con relativi incrementi di produttivit�.

 

Il dubbio nasce nel momento in cui si parla della possibilit� di Modificare la Destinazione del Fondo se cio� questa sia possibile se relativamente alla specifica coltura o alla pi� generica destinazione agricola.


L. 203/82 � Trasformazione degli Ordinamenti Produttivi

Al Concedente � data come sappiamo la possibilit� di Trasformare l�ordinamento produttivo del fondo purch� vengano rispettati i limiti di Destinazione dello Stesso a Semplice Attivit� Agricola e Rispetto dei Programmi Regionali di Sviluppo (PRA).

 

Ad entrambe le parti contrattuali data la Possibilit� di Interferire nelle attivit� degli stessi e pi� precisamente all�Affittuario di Migliorare, Trasformare etc.. e al Concedente di Obbligarlo a cambiare destinazione Colturale.

 

Tutte queste modificazioni devono avere come fine il miglioramento o incremento della produttivit�, se tali effetti non sussistono non viene riconosciuto tale diritto di Interferenza.

 

Esecuzione delle Opere; Aumento del Canone; Indennit� per Migliorie

Per procedere con l�esecuzione delle Opere una delle parti deve comunicarlo all�altra in attesa di una risposta, se le parti non convengono, pu� essere presentata domanda completa di progetto, presso l�Ispettorato Provinciale dell�Agricoltura, che deve pronunciarsi entro 60 gg e definire una data per l�esecuzione dell�Opera.

 

Tale compito viene affidato al Proprietario o all�Affittuario nel caso il primo si rifiuti, e rispettivamente avere diritto all�Aumento del Canone o un�Indennit� a fine Rapporto di Affitto.

 

Se l�Affittuario esegue Miglioramenti con il proprio lavoro non ha diritto a nulla ma deve comunicarlo 20 gg prima dell�inizio lavori, in caso contrario il proprietario potr� recedere per inadempimento grave dell�affittuario nella misura in cui avrebbe potuto ledere l�interesse del proprietario a conservare lo stato ottimale del fondo.

 

Recesso e Risoluzione del Contratto

Il Locatario pu� recedere dal contratto dandone comunicazione al Locatore 1 anno prima della scadenza dell�annata agraria.

 

Il Locatore pu� chiedere invece la risoluzione del contratto se il locatario si sia reso colpevole di Grave Inadempimento (Mancato Pagamento del canone per pi� di 1 anni, cambiamento della destinazione economica del fondo, miglioramenti senza autorizzazione, cattiva condotta di conservazione etc�)

 

L�Inadempimento deveessere grave cio� capace di procurare un danno considerevole.

 

La risoluzione non procede nel caso in cui entro 3 mesi dalla comunicazione del Locatore, il locatario ripristina la condizione ottimale, ci� al fine di evitare di ricorrere facilmente al giudice e garantire cos� la continuazione del rapporto.

 

Morosit� dell�Affittuario

Il contratto pu� essere risolto per inadempimento relativo al pagamento del canone per pi� di 1 anno, sempre che l�affittuario non dimostri di vantare un credito non saldato nei confronti del concendente.

 


SubAffitto e SubConcessione

Sono entrambe vietare dall�art. 21 203/82

In caso di Subaffitto e Subconcessione il proprietario pu� far risolvere il contratto.

Il motivo di ci� � evitare che il terzo subentri nella posizione del concessionario.

Si parla a tal proposti non di nullit� ma di Inopponibilit� dell�Atto.

 

Il Locatore deve entro 4 mesi dalla notizia relativa al SubRapporto intervenire richiedendo la Risoluzione del Contratto, nel caso in cui non si avvalga di tale diritto, il terzo subentra nel rapporto al concessionario, nel caso invece si avvalga di tale diritto il terzo subentra sempre nel rapporto al concessionario ma solo per 3.

 

Il Motivo per cui non viene dichiarata la nullit�, infatti, � proprio quello legato al fatto che se il contratto fosse risolto il terzo in buona fede non potrebbe subentrare al concessionario.

 

In realt� grazie all�art. 21 il Locatore pu� decidere separatamente di Risolvere contemporaneamente o separatamente il Contratto con il Concessionario e anche quello di Subaffitto, dette azioni sono cio� autonome.

 

Entrambe non devono essere precedute da Contestazione per Inadempimento

 

Risoluzione per Fatti Incolpevoli: Diritto di Ripresa ed Edificabilit� del Suolo

Vi sono casi in cui il contratto di affitto di fondo rustico pu� risolversi a causa di Fatti di cui nessuna delle parti � colpevole e sono il Diritto di Ripresa e la concessione di Edificabilit� del Suolo.

 

Tali diritti operano solo per i contratti in essere all�entrata in vigore dela 203/82.

 

Il Diritto di Ripresa consiste nel diritto del Concedente di rientrare in possesso del Fondo, per destinarlo a coltivazione per almeno 9 anni (lui o familiare coltivatore), tale diritto doveva essere esercitato entro le prime 3 annate Agrarie.

 

Il Concessionario potr� invece chiedere la restituzione del Fondo nel caso in cui il Concedente non effettui attivit� diretta, tranne nel caso del Set-Aside dove il concedente adibisce il fondo a Deproduzione.

 

Un'altra risoluzione per fatti incolpevoli � la concessione ad edificare, qui il concedente pu� rientrare in possesso del suolo ed edificare corrispondendo al concessionario un indennizzo per eventuali danni quali colture o di altra natura.

 

 

 

 

 

 

 

 


9.2 I Contratti AgroIndustriali

 

Integrazione Verticale fra Impresa Agricola e Commerciale

Consiste nell�integrazione Verticale di un�impreaa Agricola in un�Impresa Commerciale (Integrante) ovvero vi � un contratto Agroindustriale in base al quale l�Impresa Agricola si Impegna secondo Obblighi di Fare o Non Fare e l�Impresa Commerciale nell�acquistare con certezza i Prodotti della prima.

 

L�Ingerenza della impresa commerciale � aumentata nel tempo fino ad imporre tecniche di coltivazione, concimi, antiparassitari etc

 

Il vantaggio per l�agricoltore � la vendita sicura e l�acquisizione di nuove tecnologie e presenza sul mercato, mentre per la commerciale il minor prezzo e il controllo sulla produzione.

 

Alla libera contrattazione � lasciata la regolazione di tale rapporto con l�uso dell�istituto dell�Appalto e la Vendita di Cose Future.

 

Con l�Appalto l�agricoltore (Integrato) si impegna a proprio rischio e con propri mezzi a produrre una data quantit�, qualit� e tipo di prodotto da vendere per primo all�impresa commerciale.

 

Per salvaguardare la figura dell�Integrato alla minor ingerenza dell�Integrante, la Cassazione ha dichiarato l�Appalto come contratto rientrante in quelli Agrari dove si realizza attraverso l�instaurazione di un Consorzio Verticale (tipico dell�integrazione Orizzontale � cio� aziende dello stesso tipo ma di processi di produzione diversi) alla cui Base non vi fosse una Comune Attivit� del Medesimo Tipo ma di Attivit� Diverse.

 

Tutela dell�integrato attraverso l�Associazionismo

Sempre alfine di tutelare l�Integrato con regolamento CEE � stata introdotto l�Istituto dell�Associazionismo e Concentrazione dell�Offerta, si parla a tal proposito di veri e proprie Associazioni di produttori alle quali la normativa attribuisce il compito di definire Programma di Produzione e contenuto dei contratti (Accordi Interprofessionali).

 

In tal modo si esce dalla condizione di Contratti per adesione in cui la parte Integrata risultava essere sempre quella pi� debole e non autonoma visto il rischio di Deperibilit� e In vendibilit� dei prodotti.

 

Accordi interprofessionali � Contratti di Coltivazione e di vendita dei Prodotti

Gli Accordi Interprofessionali sono Accordi Quadro fra i rappresentanti delle Associazioni di Categoria delle Imprese Agricole e Commerciali.

Con questi accordi si definiscono le linee guida a cui i Contratti di Coltivazione e Vendita di prodotti Agricoli dovranno uniformarsi.

 

Il Fine di tale Istituto � quello di Salvaguardare la figura dell�Integrato ed evitare che questi ceda alla Accettazione di Contratti per Adesione dove la sua autonomia � pressoch� nulla.

 

Il Compito dell�Accordo Quadro � quello di Favorire lo Sviluppo, la Produzione e l�organizzazione Agricola secondo la Programmazione Economia Nazionale.

 

La differenza rispetto ai Contratti di Coltivazione e Vendita sta nella generalit� dei principi e nel livello di dettaglio.

 

Nei Contratti di Coltivazione e Vendita devono essere indicati ad esempio il tipo di prodotti che verranno venduti/acquistati, la qualit�, la quantit�, il prezzo e gli obblighi da essi derivanti.

 

 

 

Sanzioni in caso di Difformit� dei Contratti Individuali rispetto ai Collettivi

In caso di difformit� opera la sostituzione automatica delle clausole non conformi agli Accordi Interprofessionali, con l�unica sanzione relativa all�impossibilit� di beneficiare delle agevolazioni previste per legge.

 

Tipicit� Sociale e Tipicit� Legale

Si ha tipicit� Sociale se i contratti vengono regolati con disciplina Privata ed Organica, mentre si ha tipicit� Legale se gli stessi sono definiti in base alle semplici previsioni di base definite dalla legge.

 
>> Continua... L'IMPRESA AGRITURISTICA